PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 (...omissis)

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 33  DEL 29.05.2008

D E L I B E R A

 

1)                  di prendere atto e fare proprio quanto in premessa specificato;

 

2)                  di dare atto che a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 93/2008 in materia di Ici, detassazione straordinari, rinegoziazione mutui e Alitalia  (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008)  a decorrere dall’anno 2008, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9, è esclusa, ovvero sono esclusi dall’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

a)        l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

 

b)       gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari;

 

c)        gli immobili dell’ATER destinati ad abitazione, regolarmente assegnati;

 

d)       l’abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale  a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato a propria abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

 

l’esclusione suddetta si estende ai seguenti casi di assimilazione previsti dal regolamento comunale vigente ovvero:

 

a)        all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata e che sia l’unica posseduta su tutto il territorio nazionale;

 

b)       agli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;

 

c)        all’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;

 

d)       all’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e al primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle); 

 

 

l’esclusione in discorso si estende alle relative pertinenze e non si applica agli immobili classificati nelle categorie A/9 – A/8 – A/1;

 

 

3)         di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 4  del  03.03.2006  e successive modifiche ed integrazioni e più precisamente:

 

A)    Aliquota ridotta del 5 per mille:

 

si applica limitatamente agli immobili classificati nelle categorie A/9 – A/8 – A/1 e relative pertinenze  nei seguenti casi:

 

 

a)        per l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune nonché per le seguenti unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:

 

§          Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata e che sia l’unica posseduta su tutto il territorio nazionale;

 

§          Per gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;

 

§          Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;

 

§          Per l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti residenti, fino al secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e al primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) secondo le modalità e i limiti di cui all’articolo 5 del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

 

A)     Aliquota ridotta del 4 per mille:

ù

Per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni e secondo gli schemi contrattuali definiti dall’accordo territoriale di cui all’art. 2 comma 3  della legge   9/12/1998 n. 431 sottoscritto dalle associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, depositato presso la sede comunale in data 09.03.2006. A tal fine occorre presentare direttamente o tramite le associazioni di categoria copia del contratto registrato.

 

B)     Aliquota maggiorata del 9 per mille:

 

Per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto né date in comodato a terzi e in genere, ma non necessariamente, prive di arredi e/o allacci alle utenze dei pubblici servizi.

 

C)    Aliquota ordinaria del 7 per mille:

 

Per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili, per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate;

 

4)         Di  disporre altresì che saranno soggetti a verifica da parte degli uffici tutti i contratti di  locazione  di cui al precedente punto 2) lettera B) non sottoscritti con l’assistenza delle Associazioni Sindacali.

 

5)         di stabilire per l’anno 2008, limitatamente alle sole abitazioni censite in categoria A/1, A/8, A/9, la detrazione di € 104,00 per:

 

a)        l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

 

b)       l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata;

 

c)        gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;

 

d)       l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;

 

e)        l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti residenti, fino al secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e al primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) secondo le modalità e i limiti previsti dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

La detrazione suddetta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

6)         di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF nonché sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

7)         di rendere altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il  presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.