Provincia di Terni
Oggetto: determinazione per l’anno 2007 delle aliquote e della detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
Visto il decreto legislativo 30/12/1992 n. 504 istitutivo dell’ICI e s.m.i.;
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03.03.2006 in vigore dall’1/1/2006;
Visto il Decreto del Ministero degli Interni 19 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26/03/2007 il quale prevede la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per il 2007 al 30/04/2007;
Atteso che le norme attuali in materia di finanza locale tendono a diminuire gradualmente i trasferimenti da parte dello Stato, ponendo a carico degli Enti Locali l’onere del reperimento di altre entrate sostitutive;
Vista la delibera n. 87 del 13/11/2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004 con la quale il comune di Amelia è stato inserito nell’elenco aggiornato dei comuni ad alta tensione abitativa ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 431/98;
Vista la deliberazione di G.M. n. 16 del 07/02/2006 con la quale questa Amministrazione ha promosso gli accordi territoriali ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Preso atto che l’accordo territoriale suddetto è stato depositato presso il comune di Amelia in data 09.03.2006.;
Visto l’artico 2 comma 4 della legge n. 431/98 il quale recita: “ Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.”
Ritenuto al fine di favorire gli accordi territoriali summenzionati di dover prevedere anche per l’anno 2007 un’aliquota ridotta per i soggetti passivi che aderiscono agli accordi summenzionati, nonché di dover derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Atteso che limitatamente alle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l’Amministrazione intende avvalersi anche per l’anno 2007 della facoltà dell’art. 4 del D.L. 437/96 convertito nella legge 556/96 di prevedere un’aliquota ridotta;
Tenuto conto altresì che per l’anno 2007 dovranno essere rispettati i vincoli relativi al patto di stabilità interno per province e comuni così come specificati nell’articolo 1 commi 676-693 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e quindi di assicurare le copertura finanziaria alle spese di parte corrente al fine di garantire l’equilibrio economico – finanziario del bilancio e di mantenere gli stessi livelli degli anni precedenti dei servizi indispensabili erogati alla comunità, anche in considerazione della levitazione dei costi generali tutti previsti negli appositi stanziamenti di bilancio 2007 per ciascun tipo di servizio;
Ritenuto altresì di dover mantenere, per le considerazioni suddette, la detrazione per l’abitazione principale nella misura deliberata a decorrere dall’anno 2002 pari € 104,00;
Atteso che il gettito stimato per l’anno 2007, tenuto conto dell’impatto a regime dell’attività di accertamento, ammonta ad € 1.410.000,00;
Visto l’articolo 6 comma 1 del decreto legislativo n. 504/92 così come modificato dall’articolo 1 comma 156 della legge n. 296/2006;
Visto l’articolo 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001;
Visto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Responsabile del Settore Entrate Tributarie ed Extratributarie espresso come segue: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
dott. Riccardo Passagrilli
A voti unanimi:
D E L I B E R A
1) di prendere atto e fare proprio quanto in premessa specificato;
2) di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 4 del 03.03.2006 in vigore dal 1° gennaio 2006 e più precisamente:
A) Aliquota ridotta del 5 per mille:
Per l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune nonché per le seguenti unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:
B) Aliquota ridotta del 4 per mille:
Per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni e secondo gli schemi contrattuali definiti dall’accordo territoriale di cui all’art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 sottoscritto dalle associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, depositato presso la sede comunale in data 09.03.2006. A tal fine occorre presentare direttamente o tramite le associazioni di categoria copia del contratto registrato.
C) Aliquota maggiorata del 9 per mille:
Per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto né date in comodato a terzi e in genere, ma non necessariamente, prive di arredi e/o allacci alle utenze dei pubblici servizi.
D) Aliquota ordinaria del 7 per mille:
Per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate;
3) Di dare atto che l’aliquota ridotta di cui al precedente punto 2) lettera A) si applica alle relative pertinenze le quali continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e con l’avvertenza che vi è la possibilità di detrarre, dall’imposta dovuta, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4) Di disporre altresì che saranno soggetti a verifica da parte degli uffici tutti i contratti di locazione di cui al precedente punto 2) lettera B) non sottoscritti con l’assistenza delle Associazioni Sindacali.
5) di stabilire per l’anno 2007 la detrazione di € 104,00 per:
§ l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;
§ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
§ l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
§ l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata;
§ gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;
§ l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;
§ l’abitazione concessa in uso gratuito quale abitazione principale ai parenti fino al secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e al primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) con i limiti di cui all’articolo 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
La detrazione suddetta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
6) di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF nonché sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.
7) di rendere altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.