Provincia di Terni
(ESTRATTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 29 DEL 10.03.2006 )
Omissis
2) di approvare per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 4 del 03.03.2006 in vigore dal 1° gennaio 2006 e più precisamente:
A. Aliquota ridotta del 5 per mille:
· Per l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune nonché per le seguenti unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:
§ Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
§ Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata e che sia l’unica posseduta su tutto il territorio nazionale;
§ Per gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;
§ Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;
§ Per l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e di primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) secondo le modalità e i limiti di cui all’articolo 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
B. Aliquota ridotta del 4 per mille:
a) Per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni e secondo gli schemi contrattuali definiti dall’accordo territoriale di cui all’art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998 n. 431 sottoscritto dalle associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, depositato presso la sede comunale in data 09.03.2006. A tal fine occorre presentare direttamente o tramite le associazioni di categoria copia del contratto registrato.
C. Aliquota maggiorata del 9 per mille:
· Per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto né date in comodato a terzi e in genere, ma non necessariamente, prive di arredi e/o allacci alle utenze dei pubblici servizi.
D. Aliquota ordinaria del 7 per mille per:
· Per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate;
3) Di dare atto che l’aliquota ridotta di cui al precedente punto 2) lettera A) si applica alle relative pertinenze le quali continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e con l’avvertenza che vi è la possibilità di detrarre, dall’imposta dovuta, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
4) Di disporre altresì che saranno soggetti a verifica da parte degli uffici tutti i contratti di locazione di cui al
precedente punto 2) lettera B) non sottoscritti con l’assistenza delle Associazioni Sindacali.
5) di stabilire per l’anno 2006 la detrazione di € 104,00 per:
a) l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;
b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
d) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata;
e) gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;
f) l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;
g) Per l’abitazione concessa in uso gratuito quale abitazione principale ai parenti di secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e di primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) con i limiti di cui all’articolo 5 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
La detrazione suddetta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
6) di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF nonché sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.
7) di rendere altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.