COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

 

(ESTRATTO  DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.  29  DEL  10.03.2006  )

 

Oggetto: determinazione per l’anno 2006 delle aliquote e della detrazione

dell’Imposta  Comunale sugli Immobili.

 

 

 

Omissis

 

D E L I B E R A

 

1)                 di prendere atto e fare proprio quanto in premessa specificato;

 

2)                 di  approvare per l’anno 2006 le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 4  del  03.03.2006  in vigore dal 1° gennaio 2006 e più precisamente:

 

 

A.     Aliquota ridotta del 5 per mille:

 

·        Per l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune nonché per le seguenti unità immobiliari equiparate all’abitazione principale:

 

§         Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

§         Per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata e che sia l’unica posseduta su tutto il territorio nazionale;

 

§         Per gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;

 

§         Per l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;

 

§         Per l’abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e di primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) secondo le modalità e i limiti di cui all’articolo 5 del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

B.    Aliquota ridotta del 4 per mille:

 

a)     Per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni e secondo gli schemi contrattuali definiti dall’accordo territoriale di cui all’art. 2 comma 3  della legge   9/12/1998 n. 431 sottoscritto dalle associazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari, depositato presso la sede comunale in data 09.03.2006. A tal fine occorre presentare direttamente o tramite le associazioni di categoria copia del contratto registrato.

 

 

 

 

C.    Aliquota maggiorata del 9 per mille:

 

·        Per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenute a disposizione del possessore per uso personale diretto né date in comodato a terzi e in genere, ma non necessariamente, prive di arredi e/o allacci alle utenze dei pubblici servizi.

 

D.    Aliquota ordinaria del 7 per mille per:

 

·         Per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili per i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate;

 

 

3)                 Di dare atto che l’aliquota ridotta di cui al precedente punto 2) lettera A) si applica alle relative pertinenze le quali continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e con l’avvertenza che vi è la possibilità di detrarre, dall’imposta dovuta, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

4)                 Di  disporre altresì che saranno soggetti a verifica da parte degli uffici tutti i contratti di  locazione  di cui al

precedente punto 2) lettera B) non sottoscritti con l’assistenza delle Associazioni Sindacali.

 

    5)                 di stabilire per l’anno 2006 la detrazione di € 104,00 per:

 

a)     l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

b)     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c)      l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale

d)     l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, alla sola condizione che non risulti locata;

e)     gli alloggi non locati posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o dai disabili che risultino residenti in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nel caso in cui tali immobili siano stati l’unica l’abitazione principale per i soggetti stessi;

f)        l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio qualora l’unità immobiliare sia l’unica posseduta dal soggetto passivo su tutto il territorio nazionale;

g)      Per l’abitazione concessa in uso gratuito quale abitazione principale ai parenti di secondo grado in linea retta (genitori/figli – nonni nipoti) e di primo grado in linea collaterale (fratelli/sorelle) con i limiti di cui all’articolo 5 del  Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

La detrazione suddetta è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

6)                 di pubblicare la presente deliberazione in G.U. con richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze16 aprile 2003, n. 3/DPF nonché sul sito web del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

7)                 di rendere altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il  presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.