COMUNE DI AMELIA

Provincia di Terni

 

 

 

(ESTRATTO  DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 43  DEL 12.04.2005)

 

 

Omissis

D E L I B E R A

 

1)                  di prendere atto e fare proprio quanto in premessa specificato;

 

2)                  di mantenere  per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;

 

3)                  di  confermare altresì per l’anno 2005 le ulteriori aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato dal consiglio comunale con atto n. 8 del 21/01/1999, esecutivo ai sensi di legge, in vigore dal 1° gennaio 1999 e più precisamente:

 

A.     Aliquota ridotta del 5 per mille per le seguenti unità immobiliari:

 

a)      Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e relative pertinenze;

b)      Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune e relative pertinenze;

c)      Unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d)      Unità immobiliari e concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e di questi utilizzate  quali abitazioni principali con le modalità stabilite dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

 

4)         di stabilire per l’anno 2005 la detrazione di € 104,00:

 

a)      per l’abitazione principale del soggetto passivo;

b)      per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado e da questi utilizzate  quali abitazioni principali, con le modalità stabilite dal Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sugli Immobili;

c)      per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non risultino locate.

Dalla detrazione sono escluse le pertinenze, per queste ultime vi è la possibilità di detrarre, dall’imposta dovuta, la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

 

5)             di rendere altresì, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile il     

 presente atto ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.