D.C.C. n. 10 del 28.03.2007



OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2007.


IL CONSIGLIO COMUNALE


omissis


Delibera  pertanto che per l’ anno 2007 debbano essere stabilite le seguenti aliquote I.C.I e detrazioni :


punto 1) Aliquota 5,5 per mille:


a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i loro familiari dimorano abitualmente nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

b) per n° 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell’ abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo stesso;


punto 2) Aliquota del 6,5 per mille:

- Abitazione locata con contratto regolarmente stipulato;

  • per tutti gli altri fabbricati non previsti negli altri punti ;


punto 3) Aliquota 7 per mille :

  • aree fabbricabili, escluse quelle di cui al successivo punto 4;

  • abitazioni non locate

  • fabbricati posseduti dalle imprese di costruzione

  • fabbricati classificati nella categoria catastale “A/10”

punto 4) Aliquota 4 per mille:

  • esclusivamente per le aree fabbricabili inserite nel Piano Straordinario diretto a

rimuovere le situazioni a rischio molto elevato di cui alla delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere n.85 del 29.10.99;


I soggetti passivi titolari di abitazioni locate., per beneficiare dell’aliquota del 6,5 per mille, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentarsi entro il 31.12.2006; la suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste.

Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni dichiarate dovranno essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi;


Detrazioni:

- dall’ imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’ abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’ agevolazione di cui al punto 1 - b ) del precedente paragrafo, nella possibilità di detrarre dall’ imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’ abitazione principale;


- è prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,29 e con gli stessi meccanismi, un‘ ulteriore detrazione di € 51,65, esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle seguenti categorie:


- Contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio

nucleo familiare formato da n.1 o massimo 2 persone entrambi ultrasessantacinquenni

alla data del 31 dicembre 2005 , con un reddito complessivo, come definito ai fini delle

imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86,

riferito all’anno 2005 non superiore a €. 6.000 nel caso di persona sola o di €. 12.000

nel caso di due persone.


Soggetti passivi, che, al 31 dicembre 2006 , abbiano un’età non superiore ad anni 30, sposati da non più di tre anni, che abbiano contratto un mutuo, tuttora in corso d’estinzione, per l’acquisto di tale abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili o di altri diritti reali di proprietà e che nell’anno 2005 abbiano conseguito un reddito complessivo riferito al nucleo, come definito ai fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non superiore a €. 13.000 annui . Il beneficio dell’ulteriore detrazione cessa in corso d’anno con l’estinzione del mutuo;

Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un invalido civile, di età compresa tra i 18 e 65 anni, con invalidità certificata al 100 per cento o minorenne diversamente abile cui sia stata riconosciuta l’indennità di frequenza o di accompagnamento, che nell’anno 2005 abbiano conseguito un reddito complessivo, riferito all’intero nucleo, come definito ai ‘fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non superiore a €. 7.000 annui se unico componente o €. 13.000 annui se più componenti .


Il beneficio della ulteriore detrazione di €. 51,65 compete a domanda degli interessati da redigersi, su apposito modulo in distribuzione presso l’ ufficio tributi, entro il 31 maggio 2007 per usufruire dell’ulteriore detrazione già in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 novembre 2007 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo.