D.G.C. n. 42 del 07.03.2006



OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. anno 2006.


LA GIUNTA COMUNALE


VISTO il D. Lgs. n° 504 del 30.12.1992 istitutivo dell’ Imposta Comunale sugli Immobili, nonché le successive modifiche ed integrazioni;


VISTO l’art.27, comma 8 legge 448/01;


VISTO il comma n.155 art.1 Legge 23.12.2005 n.266 con il quale è stato stabilito al 31.3.2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006;


VISTO la legge n.266 del 23.12.2005 (finanziaria2006);

RICHIAMATA la D.G.C. n° 34 del 4.3.2005 di determinazione aliquote I.C.I. per l’ anno 2005;


VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione consiliare n.58 del 21.10.1998 e successivamente modifiche ed integrazioni;


PRESO ATTO che:

- l’ aliquota I.C.I. deve essere deliberata dal Comune in misura non inferiore al 4 per

mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

- ai sensi di quanto previsto dall’art.2 comma 4 della legge 9.12.1998, n.431, in materia di disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, i comuni di cui all’art.1 D.L.30.12.1988 n.551, convertito dalla legge 21.2.1989, n.61,possono derogare il limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

- l’ imposta è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell' anno in cui sussistono dette condizioni;

- la detrazione prevista per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stabilita in €. 103,29 rapportata al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione e se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- la detrazione di € 103,29 può essere elevata fino ad € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;


CONSIDERATE le aliquote in vigore per l’anno 2005 e il relativo gettito, nonche’ l’incremento naturale dello stesso derivante da nuovi insediamenti e stimato sulla base degli esercizi precedenti, l’Amministrazione Comunale intende semplificare l’articolazione tariffaria al fine di renderla sempre più chiara e facilmente comprensibile al cittadino e, in via generale, confermare parte delle aliquote in vigore nel 2005 non riproponendo però la diversificazione prevista per le tipologie di immobili situati nei centri storici – Zone A secondo PRG anche in considerazione del fatto che, diversamente a quando le stesse furono istituite, il Comune di Torgiano non è stato confermato nell’elenco dei Comuni considerati ad alta densità abitativa per i quali è anche possibile derogare la soglia massima dell’aliquota del 7 per mille, e anche del mutato andamento del mercato immobiliare sul territorio;


CONSIDERATO inoltre che in relazione al disposto del comma 3 art.8 D.Lgs.504/92 e successive modifiche ed integrazioni è possibile elevare la detrazione per abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, fino ad €. 258,23, l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire soggetti in situazioni di disagio economico-sociale e perciò più bisognosi di maggior sostegno sociale, individuati nel regolamento sull’applicazione dell’ICI, quali anziani soli, nuclei familiari composti da giovani coppie che hanno contratto mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, famiglie con all’interno del proprio nucleo presenza di invalidi civili al 100% o minorenni diversamente abili a cui è stata riconosciuta indennità di frequenza o di accompagnamento, intende prevedere un ulteriore detrazione, di € 51,65, in aggiunta a quella base di € 103,29 qualora il un reddito complessivo riferito al nucleo, come definito ai fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non sia superiore a €. 6.000, nel caso di persona sola, o di € 12.000 nel caso di due o più persone;



RITENUTO pertanto che per l’ anno 2006 debbano essere stabilite le seguenti aliquote I.C.I e detrazioni :


punto 1) Aliquota 5,5 per mille:


a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i loro familiari dimorano abitualmente nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

b) per n° 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell’ abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo stesso;


punto 2) Aliquota del 6,5 per mille:

- Abitazione locata con contratto regolarmente stipulato;





punto 3) Aliquota 7 per mille :

punto 4) Aliquota 4 per mille:

rimuovere le situazioni a rischio molto elevato di cui alla delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere n.85 del 29.10.99;



I soggetti passivi titolari di abitazioni locate., per beneficiare dell’aliquota del 6,5 per mille, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentarsi entro il 31.12.2006; la suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste.

Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni dichiarate dovranno essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi;


Detrazioni:

- dall’ imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’ abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’ agevolazione di cui al punto 1 - b ) del precedente paragrafo, nella possibilità di detrarre dall’ imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’ abitazione principale;


- è prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,29 e con gli stessi meccanismi, un‘ ulteriore detrazione di € 51,65, esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle seguenti categorie:


- Contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio

nucleo familiare formato da n.1 o massimo 2 persone entrambi ultrasessantacinquenni

alla data del 31 dicembre 2005 , con un reddito complessivo, come definito ai fini delle

imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86,

riferito all’anno 2005 non superiore a €. 6.000 nel caso di persona sola o di €. 12.000

nel caso di due persone.


Soggetti passivi, che, al 31 dicembre 2005 , abbiano un’età non superiore ad anni 30, sposati da non più di tre anni, che abbiano contratto un mutuo, tuttora in corso d’estinzione, per l’acquisto di tale abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili o di altri diritti reali di proprietà e che nell’anno 2005 abbiano conseguito un reddito complessivo riferito al nucleo, come definito ai fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non superiore a €. 12.000 annui . Il beneficio dell’ulteriore detrazione cessa in corso d’anno con l’estinzione del mutuo;

Soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un invalido civile, di età compresa tra i 18 e 65 anni, con invalidità certificata al 100 per cento o minorenne diversamente abile cui sia stata riconosciuta l’indennità di frequenza o di accompagnamento, che nell’anno 2005 abbiano conseguito un reddito complessivo, riferito all’intero nucleo, come definito ai ‘fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non superiore a €. 6.000 annui se unico componente o €. 12.000 annui se più componenti .


Il beneficio della ulteriore detrazione di €. 51,65 compete a domanda degli interessati da redigersi, su apposito modulo in distribuzione presso l’ ufficio tributi, entro il 30 giugno 2006 per usufruire dell’ulteriore detrazione già in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 novembre 2006 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo.


PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, hanno espresso parere FAVOREVOLE;


VISTO lo Statuto dell'Ente;


VISTA il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;


VISTO il formulando bilancio per l’esercizio in corso ;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge:


D E L I B E R A



DI DETERMINARE per l’ anno 2006 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I) rapportate al valore degli stessi, nelle seguenti misure:


punto 1) Aliquota 5,5 per mille:


a) per le abitazioni principali intendendosi per tali quelle nelle quali i contribuenti che le possiedono a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e i loro familiari dimorano abitualmente nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata;

b) per n° 1 pertinenza di cat. C/6 situata nello stesso immobile dell’ abitazione principale o in un raggio di 100 metri dallo stesso;


punto 2) Aliquota del 6,5 per mille:

- Abitazione locata con contratto regolarmente stipulato;


punto 3) Aliquota 7 per mille :

punto 4) Aliquota 4 per mille:

rimuovere le situazioni a rischio molto elevato di cui alla delibera dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere n.85 del 29.10.99;


I soggetti passivi titolari di abitazioni locate., per beneficiare dell’aliquota del 6,5 per mille, sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentarsi entro il 31.12.2006; la suddetta dichiarazione/autocertificazione deve essere presentata una sola volta e rimane valida fino al permanere delle condizioni previste.

Eventuali variazioni e/o cessazioni delle condizioni dichiarate dovranno essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi;


Detrazioni:

- dall’ imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’ anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’ abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’ agevolazione di cui al punto 1 - b ) del precedente paragrafo, nella possibilità di detrarre dall’ imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’ abitazione principale;


- è prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,29 e con gli stessi meccanismi, un‘ ulteriore detrazione di € 51,65, esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle seguenti categorie:

- Contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio

nucleo familiare formato da n.1 o massimo 2 persone entrambi ultrasessantacinquenni

alla data del 31 dicembre 2005 , con un reddito complessivo, come definito ai fini delle

imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86,

riferito all’anno 2005 non superiore a €. 6.000 nel caso di persona sola o di €. 12.000

nel caso di due persone.


-Soggetti passivi, che, al 31 dicembre 2005 , abbiano un’età non superiore ad anni 30,

sposati da non più di tre anni, che abbiano contratto un mutuo, tuttora in corso d’estinzione, per l’acquisto di tale abitazione principale, che non siano proprietari di altri immobili o di altri diritti reali di proprietà e che nell’anno 2005 abbiano conseguito un reddito complessivo riferito al nucleo, come definito ai fini delle imposte dirette dall’art.8 del D.P.R. 917-86, non superiore a €. 12.000 annui . Il beneficio dell’ulteriore detrazione cessa in corso d’anno con l’estinzione del mutuo;


Il beneficio della ulteriore detrazione di €. 51,65 compete a domanda degli interessati da redigersi, su apposito modulo in distribuzione presso l’ ufficio tributi, entro il 30 giugno 2006 per usufruire dell’ulteriore detrazione già in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 novembre 2006 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo.


DI TRASMETTERE, al Ministero delle Finanze- Direzione Centrale per la Fiscalita’ Locale, copia della presente deliberazione divenuta esecutiva, entro i successivi trenta giorni;


DI PUBBLICARE per estratto la presente deliberazione sulla gazzetta ufficiale ai sensi di quanto previsto dal 4° comma, art. 58 D. Lgs. n° 446/1997;


DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la rag. Ivana Faina;


CON SEPARATA votazione ­all’unanimità questo atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’ art.134, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;.


(Aliquo2006)