DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Numero  2   Del  31-03-2008

 

 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2008.

 

OMISSIS

DELIBERA

 

1) Di determinare le aliquote dell’imposta ICI per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 nella seguente misura:

                                                          

1

Aliquota ordinaria

7   per mille

2

Abitazione principale e sue pertinenze

6   per mille

3

Immobile concesso in locazione o comodato a titolo di abitazione principale e sue pertinenze

6   per mille

4

Immobile posseduto in aggiunta alla prima abitazione

7 per mille

5

Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

La presente detrazione non trova applicazione nei casi di abitazione concessa in locazione o comodato anche se a titolo di abitazione principale.

€ 103,29

 

 

2) Di stabilire che per gli edifici di cui al punto 2 è ammessa la riduzione dell’aliquota al 4 per mille nel caso in cui il contribuente abbia un reddito ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o pari al valore di € 11.500,00;

 

3) Di stabilire che il beneficio dell’applicazione dell’aliquota ridotta (4 per mille) potrà essere concesso soltanto dietro produzione di apposita attestazione ISEE da presentarsi in Comune entro il termine del 30 giugno 2008;

 

4) Di dare atto che ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 5 L. n. 244/2007, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

4) Di pubblicare per estratto sulla Gazzetta Ufficiale la deliberazione di fissazione delle aliquote, ai sensi della normativa vigente;

 

5) Di dare ampia diffusione alla determinazione delle aliquote ICI per l’anno 2008 mediante pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale;

 

6) Di dichiarare con ulteriore votazione unanime il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.