II° SETTORE – ENTRATE TRIB./PATRIM. SVILUPPO E PROG.NE
Seduta del 09/01/2008 N. 4
Oggetto: I.C.I. Regolamentazione della detrazione per l’abitazione principale (D.Lgs. n. 504/92, L. n. 662/96 e D.L. n. 50/1997 conv. in L. n. 122/1997) – Anno 2008.
Udita l'esposizione dell'Assessore Ferrazzano, sulla scorta della relazione redatta dal competente ufficio, illustra sull'argomento che Consiliare n. 13 del 29/01/2007 è stata applicata anche nell'anno 2007 la maggiore detrazione prevista dall'articolo 8 comma 3 del D.Lgs n.504 del 30 Dicembre 1992, come integrato Legge n.537 del 30 Dicembre 1993, nonché con D.L. 11 Marzo 1997 n.50 convertito con modificazioni in Legge 9 Maggio 1997, n.122 al sussistere dei seguenti requisiti:
1)il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano proprietari di un'unica unità immobiliare nell'intero territorio nazionale e questa sia adibita a loro residenza;
2)il valore dell'unità immobiliare, compresa, qualora esista, l'autorimessa deve essere inferiore a €.36.152,00;
3)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo d'imposta, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, di tutti i soggetti residenti nella stessa unità immobiliare sia:
-non superiore a €.13.427,88 la detrazione viene elevata a €.166,00
-non superiore a €.10.329,14 la detrazione viene elevata a €.212,00;
i limiti sopra indicati possono venire innalzati di:
-€. 774,69 per ciascuna persona a carico
-€.1.291,14 per ciascun soggetto portatore di handicap e ciascun anziano non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L.,
che compongono il nucleo familiare ovvero che
1)il soggetto passivo che sia portatore di handicap o soggetto non autosufficiente con certificazione medica della U.S.L. ;
2) il valore dell'unità immobiliare, compresa, qualora esista, l'autorimessa deve essere inferiore a €.41.317,00;
3)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo d'imposta, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, di tutti i soggetti residenti nella stessa unità immobiliare sia non superiore a €. 3.098,74;
Di prevedere l’innalzamento della detrazione per l’abitazione principale al sussistere dei seguenti requisiti:
1)il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano giovani coppie, entrambi di età non superiore a 30 anni, coniugati nel 2008 e residenti nel territorio comunale
2)il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano proprietari di un'unica unità immobiliare e relativa pertinenza nell'intero territorio nazionale e questa sia adibita a loro residenza;
3)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo d'imposta, relativo all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento ICI, di tutti i soggetti residenti nella stessa unità immobiliare sia non superiore a €.40.000,00
al sussistere dei sopra indicati requisiti la detrazione annua di €. 104,00 è elevata per la parte dell’anno 2008 in cui sussiste detta condizione ad €. 212,00 annue;
Di confermare la detrazione da applicare all’abitazione principale in Euro 104.00 per coloro che non rientrano nei requisiti sopra indicati ai sensi dell’art.8 comma 2 D.Lgs. n.504/1992.
Udita l'esposizione dell'Assessore Ferrazzano, nonché gli interventi dei Consiglieri come risulta dagli atti magnetici di registrazione depositati;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n.504 istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
Vista la Legge n.537/93;
Vista la Legge n.662 del 23/12/1996;
Presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17, e quindi all’unanimità
1)- Di confermare la detrazione da applicare all’abitazione principale in Euro 104.00 per coloro che non rientrano nei requisiti sopra indicati ai sensi dell’art.8 comma 2 D.Lgs. n.504/1992;
2)- Di applicare, per l'anno 2008 ai sensi dell’art.8 comma 3 D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, come modificato dall’art.3 del D.L. 11/03/1997 n.50 convertito con modificazioni in Legge 9/5/1997 n.122, delle seguenti maggiori detrazioni in sostituzione della detrazione di €.104,00 di cui all'art.8, 2° comma del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992 secondo le seguenti modalità:
A)dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 166,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
-)proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili oltre a quelli sopra indicati determina l’esclusione dal diritto;
-)il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a Euro 36.152,00,
-)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a Euro 13.427.88;
B)dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 212,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
-)proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili oltre a quelli sopra indicati determina l’esclusione dal diritto;
-)il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a Euro 36.152,00 ,
-)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a Euro 10.329,14;
C)dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono Euro 212,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
-)soggetto passivo portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL;
-)proprietario di un'unica abitazione e relativa pertinenza, nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare; la proprietà su altri cespiti imponibili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili oltre a quelli sopra indicati determina l’esclusione dal diritto;
-)il valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa pertinenza, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili inferiore a Euro 41.317,00,
-)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare, relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore a Euro 3.098,74;
3)I livelli di reddito indicati alle lettere A e B, rispettivamente di Euro 13.427,88 e di Euro 10.329,14, vengono innalzati di:
- Euro 746,85 per ogni persona a carico,
- Euro 1.291,14 per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con certificazione medica della USL
che compongono il nucleo familiare;
4)- Di applicare, per l'anno 2008 ai sensi dell’art.8 comma 3 D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, come modificato dall’art.3 del D.L. 11/03/1997 n.50 convertito con modificazioni in Legge 9/5/1997 n.122, della seguente maggiore detrazione in sostituzione della detrazione di €.104,00 di cui all'art.8, 2° comma del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992 secondo le seguenti modalità:
1)il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano giovani coppie, entrambi di età non superiore a 30 anni, coniugati nel 2008 e residenti nel territorio comunale
2)il soggetto passivo e l'intero nucleo familiare siano proprietari di un'unica unità immobiliare e relativa pertinenza nell'intero territorio nazionale e questa sia adibita a loro residenza;
3)il reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo d'imposta, relativo all'anno precedente a quello in cui si effettua il versamento ICI, di tutti i soggetti residenti nella stessa unità immobiliare sia non superiore a €.40.000,00
al sussistere dei sopra indicati requisiti la detrazione annua di €. 104,00 è elevata per la parte dell’anno 2008 in cui sussiste detta condizione ad €. 212,00 annue;
5)- Di quantificare il minor gettito relativo all'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2008 in Euro 7.000,00 ;
Presenti n. 17, votanti n. 17, favorevoli n. 17, e quindi all’unanimità
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a seguito di successiva unanime votazione .=
S.M.
Il Responsabile del SETTORE
per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere favorevole ____F.to Dott. Marco Silvestrelli__