ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N. 3 DEL 28.04.2011
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA:
1) DI CONFERMARE , per l'anno 2011, le aliquote e detrazioni dell'imposta I.C.I., ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs.504/92, come segue:
a) ALIQUOTA DEL 5,5 per mille:
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- Immobili posseduti a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica e contestuale dimora abituale, unitamente al proprio nucleo familiare;
- Pertinenze dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2, C6 e C7, limitatamente alle prime due;
- Abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- Unità immobiliari date in comodato o uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli ) ed utilizzate da questi come abitazione principale;
b) ALIQUOTA DEL 7,0 per mille:
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- Tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali "A" e "B";
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale "C" quali garages e cantine non di pertinenza dell'abitazione principale, negozi, botteghe, ecc.;
- Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" quali opifici, stabilimenti industriali, ecc.
- Aree fabbricabili.
c) DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:
- E. 103.50 per tutti i titolari di abitazione principale in cat. catastale A1, A8, A9.
2) DI CONFERMARE, altresì, i valori delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, distinte per zone omogenee, ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I., così come stabilite per il biennio 2009-2010, con proprio atto n. 11 del 24.03.2009.
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