PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE 

ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 24.03.2009

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA:

 

1) DI CONFERMARE , per l'anno 2009, le aliquote e detrazioni dell'imposta I.C.I., ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs.504/92,  come segue:

 

a) ALIQUOTA DEL 5,5 per mille:

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- Immobili posseduti a titolo di proprietà , usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica e contestuale dimora abituale, unitamente al proprio nucleo familiare;

- Pertinenze dell'abitazione principale, classificate in categoria catastale C2, C6 e C7, limitatamente alle prime due;

- Abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

- Unità immobiliari date in comodato o uso gratuito a parenti  entro il primo grado in linea retta (genitori/figli ) ed utilizzate da questi come abitazione principale;

 

b) ALIQUOTA DEL 7,0 per mille:

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- Tutti i fabbricati diversi dall'abitazione principale e classificati nei gruppi catastali "A" e "B";

- Fabbricati classificati nel gruppo catastale "C" quali garages e cantine non di pertinenza dell'abitazione principale, negozi, botteghe, ecc.;

       - Fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" quali opifici, stabilimenti         industriali, ecc.

-  Aree fabbricabili. 

 

c) DETRAZIONE D'IMPOSTA PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE:

-  E. 103.50   per tutti i  titolari di abitazione principale in cat. catastale A1, A8, A9.

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