COMUNE DI VALFABBRICA

UFFICIO TRIBUTI

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO il capo 1 (artt. Da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n.504 e successive modifiche e integrazioni , recante :

“RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL’ART. 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421”;

Vista la deliberazione di approvazione delle aliquote  e detrazioni  d’imposta per l’anno 2006 adottata  dalla Giunta Comunale   con atto n. 21 del 23.02.2006, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.03.2006 esecutivo;

 

Al fine di agevolare le operazioni di liquidazione dell’ICI per l’anno di imposta 2006;

 

RENDE NOTO

 

-          il 30 giugno p.v. scade il termine per il versamento della prima rata dell’imposta pari al 50%   dell’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

-          il 20 dicembre p.v. scade il termine per il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 2 del sopracitato D.Lgs 504/92, come sostituito dall’art.18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, l’imposta dovuta per l’anno in corso potrà essere versata in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.

L’imposta dovrà essere corrisposta mediante versamento diretto sul conto corrente postale n. 12471066 intestato a “COMUNE DI VALFABBRICA – ICI – SERVIZIO TESORERIA”.

 

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

a) ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE. Si applica:

 

 -     agli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e adibiti ad        abitazione principale del contribuente. (Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto  o altro diritto reale ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare);

 -      alle pertinenze dell’abitazione principale, classificate con categoria catastale “C/02  e  

 C/06” limitatamente ad una unità immobiliare per ogni tipologia catastale come precedentemente individuata;       

 -    alle unita’ immobiliari appartenenti alle cooperative  edilizie a proprietà indivisa e      adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;       

-     alle abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate né diversamente utilizzate;             

-   alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’ A.I.R.E. del Comune, a condizione che le stesse non risultino locate, né altrimenti occupate. Per usufruire dell’agevolazione il contribuente deve esibire:

a) certificato anagrafico attestante l’iscrizione all’AIRE;

b) autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 con la quale, nel caso in cui il contribuente stesso sia proprietario di più unità immobiliari sul territorio nazionale, dichiari che quella ubicata nel Comune di Valfabbrica rappresenta la sola su cui percepisce la detrazione e utilizza l’aliquota agevolata in quanto costituisce l’abitazione effettivamente utilizzata nei suoi periodici rientri in Italia;

c) autocertificazione con la quale dichiari che detta unità immobiliare non risulti locata, né altrimenti occupata.

 

b) ALIQUOTA DEL 6,0 PER MILLE. Si applica:

 

-          alle unità immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti  ed affini  entro il primo grado in linea retta  ed utilizzate da questi come abitazione principale;

 

     

 

c) ALIQUOTA DEL 7,0 PER MILLE. Si applica:

 

-          a tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e classificati nei gruppi catastali “A” e “B”;

-          ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “C” quali garages e cantine non di pertinenza dell’abitazione principale, negozi, botteghe, ecc.

-          ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” quali opifici, stabilimenti industriali, ecc.

-          alle aree fabbricabili.

 

 

d) DETRAZIONE D’IMPOSTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE

 

-          Euro 103,50 per tutti i titolari di abitazione principale;

-          Euro 155,00 (equivalente ad una ulteriore detrazione di euro 51,50) per i pensionati maschi ultra 65enni e femmine ultra 60enni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidita’ superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti:

- nr. 1 persona ……………………………………………….. euro    6.300

- nr. 2 persone…………………………………………………euro  10.550

- nr. 3 persone…………………………………………………euro  14.700

- oltre 3 persone: per ogni persona in più……………………..euro    2.130

Qualora nel nucleo familiare siano presenti soggetti portatori di handicap con invalidità riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non viene computato.

 

MODALITA’  DI APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE

 

-   La detrazione si applica rapportata ai mesi per i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale;

-   La frazione di mese eccedente i 15 giorni si computa come mese intero;

-   La detrazione si applica solo quando    il soggetto    tenuto al pagamento     dell’imposta sia lo

    stesso soggetto dimorante   abitualmente    nella unità immobiliare;      Pertanto  non si applica

    alcuna detrazione  nel  caso  di unità  immobiliare concessa in uso  gratuito dal proprietario ad un familiare;

-  Nel caso di più contribuenti comproprietari e dimoranti nella stessa unità immobiliare la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra i dimoranti indipendentemente dalla quota di possesso.

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE

 

-   Il beneficio della ulteriore detrazione compete A DOMANDA dell’interessato da redigersi sugli appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Tributi e va presentata entro la scadenza prevista per la dichiarazione ICI;

-   Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione  reddituale  di ciascun componente il  proprio nucleo familiare per l’anno 2005;

      Per i soggetti portatori di handicap con invalidità accertata del 100% occorre produrre la relativa documentazione;

-    Nel caso di più nuclei familiari coabitanti nella stessa unità immobiliare dovrà essere  prodotta la documentazione  relativa al reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente e quello degli altri nuclei coabitanti;

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO

      -   Il contribuente, qualora ne ricorrano le condizioni, applica, mediante autoliquidazione, l’imposta ridotta come sopra individuata alle unita’ immobiliari e alle pertinenze concesse in comodato o uso gratuito ai parenti ed affini in linea retta entro il primo grado;

-       Il beneficio di cui sopra compete A DOMANDA dell’interessato, da  redigersi su appositi modelli disponibili presso l’ufficio tributi e va presentata entro la scadenza prevista per la dichiarazione ICI;

  -      La domanda va presentata soltanto il primo anno in cui si verificano le condizioni previste per usufruire del beneficio, pertanto non è necessario che il contribuente presenti la stessa anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni iniziali, mentre è obbligatoria in caso di cessazione ovvero di variazioni che possono riguardare a titolo esemplificativo l’immobile concesso in uso gratuito, il soggetto a cui è stato concesso l’immobile, ecc;

   -     L’Ufficio Tributi, infine, non potrà riconoscere il beneficio dell’aliquota ridotta qualora il contribuente non abbia presentato la domanda nei modi e termini sopraspecificati, quindi in tale eventualità provvederà al recupero della minore imposta versata, maggiorata delle sanzioni e  degli interessi.

 

ESENZIONI DALL’IMPOSTA

(artt. 10 e 10bis Regolamento Comunale)

Sono esenti dall’imposta ai sensi  dell’art. 7 comma 1 lett. I) del D. Lgs.504/92    i soli  fabbricati utilizzati dagli Enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. C) del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, a condizione che gli stessi oltre che  utilizzati siano anche posseduti a titolo di proprietà di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall’Ente non commerciale utilizzatore.

Sono altresì esenti dall’imposta  i fabbricati destinati ad agriturismo, a condizione che gli stessi:

-          siano posseduti ed effettivamente utilizzati per tale attività da coltivatori diretti o imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, il tutto attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

-          siano iscritti negli appositi albi regionali;

-          siano in possesso di specifica ed idonea autorizzazione per l’esercizio delle attività di operatore agrituristico.

 

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO CLASSAMENTO CATASTALE

 

 

1-     I soggetti passivi dell’Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano presentato, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari ubicate nel territorio comunale non dichiarate in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione o aggiornamento, redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19.4.1994, nr. 701, con l’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate con il versamento di una somma pari alla imposta o alla maggiore imposta dovuta, calcolata con riferimento all’intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, oltre all’interesse legale, con esclusione, in entrambi i casi delle sanzioni amministrative dovute.

2-     La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all’Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al D.M. 701/94, la quale presentazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 30.09.2006. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tributi.

3-     L’Ufficio Tributi provvede alla verifica dell’indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell’adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, nr. 471. In caso di omessa o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all’interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui all’art. 1, commi 336 e 337 della legge 30.12.2004, nr. 311.

 

 

 

 

 

FABBRICATI INAGIBILI

1- Sono considerati inagibili, ai fini dell'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta di cui all'art. 8 , comma 1 del D.Lgs. 504/92, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che allo stesso tempo siano inutilizzati dal contribuente, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni:

 

a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali, salvo diverse disposizioni normative;

 

b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;

 

c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;

 

d) fabbricato dichiarato inagibile a seguito di perizia tecnica presentata dal contribuente.

 

2 - I requisiti che danno diritto alla riduzione sono accertati dall’UfficioTecnico Comunale su richiesta del soggetto passivo d’imposta, con perizia, i cui oneri sono posti a carico dello stesso, resa nei termini di trenta giorni dalla presentazione dell’apposita istanza. 

In alternativa il contribuente può dimostrare l’inagibilità o l’inabitabilità anche a mezzo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 nr .445.

 

3 - La riduzione d’imposta si applica soltanto a decorrere dalla data di presentazione della domanda di perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale, ovvero dalla data di presentazione dell’autocertificazione o di altri documenti probatori ( atti notarili, relazioni catastali, verbali di sopralluogo di altri organi competenti ).

 

4 - L'inagibilità  può riguardare sia l'intero fabbricato, sia le singole unità immobiliari, individuabili catastalmente. In quest’ultimo caso la riduzione si applica alla sola parte inagibile e non all'intero fabbricato.

 

5 – L’agevolazione di cui al presente articolo non è applicabile agli immobili di nuova costruzione gia’ muniti di classamento catastale, ancorché non ultimati, in quanto l’inagibilità o l’inabitabilità devono intendersi sopravvenute.

 

6 - II contribuente in possesso di fabbricato parzialmente o totalmente inagibile e' tenuto a presentare al Comune, entro i termini di presentazione della denuncia annuale, la data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, ovvero se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. 

L'inosservanza di tali disposizioni determina l’inapplicabilità della riduzione.

 

7 - Per i fabbricati in demolizione la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio  lavori alla data di ultimazione degli stessi, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in demolizione fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è nuovamente utilizzato, nel rispetto delle modalità di cui al punto precedente.

 

8 - Al fine di individuare l'inagibilità sopravvenuta di un fabbricato si dovrà fare riferimento  delle seguenti condizioni:

 

a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;

 

b) gravi lesioni alle strutture verticali;

 

c) fabbricato oggettivamente diroccato;

 

d) fabbricato privo di copertura, di infissi, di scale di accesso e di impianto elettrico, idrico e sanitario.

NON è considerata condizione di inagibilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico e idrico.

 

-      Le sole unità immobiliari dichiarate inagibili/inabitabili a seguito degli eventi sismici del 26.09.1997 e oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale, sono esenti dal pagamento dell’ICI per il periodo in cui permane detta condizione di inagibilità/inabitabilità, a norma dell’O.M. 2694/1997,  purchè il soggetto contribuente abbia presentato entro i termini previsti la relativa dichiarazione ICI.

 

AREE EDIFICABILI DI PROPRIETA’ DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO O DEL COLTIVATORE DIRETTO

 

-          Sono esenti  le aree edificabili possedute e utilizzate da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sulle quali viene svolta attività agro-silvo-pastorale;

-          Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 446/97 e a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19375 del 17 dicembre 2003, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi (SCAU) previsti dalla  Legge 9/63 e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

-          Il  trattamento agevolato viene meno soltanto se cessa la loro attività, in quanto viene meno l’obbligo della contribuzione previdenziale. NON PUO’, AD ESEMPIO, USUFRUIRE DEL BENEFICIO IL PENSIONATO PER IL QUALE NON SUSSISTE ALCUN OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER INVALIDITA’ VECCHIAIA E MALATTIA.

 

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

 

             - 1 I versamenti effettuati erroneamente al concessionario si considerano regolarmente effettuati se rispettata la data di scadenza del versamento e se trasmesse tempestivamente  copie delle ricevute all’Ufficio Tributi.

 

- 2 Nel caso di CONIUGI contitolari dell'immobile soggetto all'imposta, il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata  con apposita comunicazione da presentare entro i termini di scadenza della denuncia,  ovvero nel bollettino di versamento vengano riportati entrambi i nominativi.

 

 

            Valfabbrica lì 02.05.2006

 

                                                                  IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ICI

                                                                                   (M. Carla Pastorelli)