ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR 13 DEL 18.02.2005

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

 

1^   ALIQUOTA DEL 5,5 PER MILLE. SI APPLICA:

 

 

a)      agli immobili posseduti a titolo di proprietà, usufrutto oaltro diritto reale  e adibiti ad abitazione principale del contribuente. Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il soggetto persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica e dimora abituale unitamente al proprio nucleo familiare;

 

b)      alle pertinenze dell’abitazione principale, classificate in categoria catastale C/02 e C/06 limitatamente ad una unità immobiliare per ogni tipologia catastale come precedentemente individuata;

 

c)      alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari;

 

d)      alle abitazioni possedute a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da soggetto anziano e/o disabile che ha acquisito la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

2^ ALIQUOTA DEL 6,0  PER  MILLE SI APPLICA:

 

a) alle unità immobiliari date in comodato o uso gratuito ai soli parenti entro il primo grado in linea  

    retta ( genitori e figli ) ed utilizzate da questi come abitazione principale;

 

3^  ALIQUOTA DEL 7,0 PER MILLE SI APPLICA:

 

 

a)      a tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale e classificati nei gruppi catastali “A” e “B”;

 

 

b)      ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “C” quali garages e cantine non di pertinenza dell’abitazione principale, negozi, botteghe, ecc;

 

c)   ai fabbricati classificati nel gruppo catastale “D” quali opifici, stabilimenti industriali, ecc;

 

e)      alle aree fabbricabili.

 

 

3)      DETRAZIONE D’IMPOSTA PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE:

-         euro 103,50 per tutti i titolari di abitazione principale;

-         euro 155,00 (equivalente ad una ulteriore detrazione di E. 51,50) per i pensionati maschi ultra 65enni e femmine ultra 60enni e per i pensionati invalidi civili con grado di invalidità superiore al 66% per i quali ricorrano tutte le condizioni seguenti:

-         nr. 1 persona ………….. euro     6.300

-         nr. 2 persone ……… …euro     10.550

-         nr. 3 persone ………….euro     14.700

-         oltre nr 3 persone: per ogni persona in piu’  euro 2.130,00

Se nel nucleo familiare sono presenti soggetti portatori di handicap con invalidità riconosciuta del 100%, il reddito dagli stessi percepito e derivante esclusivamente da pensione di invalidità e indennità di accompagnamento non viene computato.

 

CIRCOLARE APPLICATIVA

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE  DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA:

 

-         La detrazione si applica rapportata ai mesi per i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale. La frazione di mese eccedente i 15 gg. si computa come mese intero.

-         La detrazione si applica solo quando il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta sia lo stesso soggetto dimorante abitualmente nella unità immobiliare. Pertanto la detrazione non si applica sulla unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ad un familiare.

-         Nel caso di piu’ contribuenti comproprietari e dimoranti nella stessa unita’ immobiliare la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra i dimoranti indipendentemente  dalla quota di possesso.

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA ULTERIORE DETRAZIONE:

 

 Il beneficio della ulteriore detrazione compete a domanda dell’interessato da redigersi sugli         appositi modelli disponibili presso l’Ufficio Tributi e va presentata entro la scadenza prevista per la dichiarazione ICI;

Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda la documentazione reddituale di ciascun componente il proprio nucleo familiare per l’anno 2004.

Per i soggetti portatori di handicap con invalidità accertata del 100% occorre produrre la relativa documentazione.

Nel caso di piu’ nuclei familiari coabitanti nella stessa unità immobiliare dovrà essere prodotta documentazione relativa al reddito complessivo del nucleo familiare del richiedente e quello degli altri nuclei coabitanti.

 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA.

 

Il contribuente, qualora ne ricorrano le condizioni, applica,  mediante autoliquidazione, l’imposta ridotta come sopra individuata alle unità immobiliari e alle pertinenze concesse in comodato o uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado;

Il beneficio di cui sopra compete a domanda dell’interessato, da redigersi su appositi modelli disponibili presso l’ufficio tributi e va presentata entro la scadenza prevista per la dichiarazione  ICI;

La domanda va presentata soltanto il primo anno in cui si verificano le condizioni previste per usufruire del beneficio, pertanto non è necessario che il contribuente presenti la stessa anche per gli anni successivi qualora permangano le condizioni iniziali, mentre è obbligatoria in caso di cessazione ovvero di variazioni che possono riguardare a titolo esemplificativo l’immobile concesso in uso gratuito, il soggetto a cui è stato concesso l’immobile, ecc;

L’Ufficio Tributi, infine non potrà riconoscere il beneficio dell’aliquota ridotta qualora il contribuente non abbia presentato la domanda nei modi e termini sopra specificati, quindi in tale eventualità provvederà al recupero della  minore imposta versata, maggiorata delle sanzioni e degli interessi.

 

FABBRICATI INAGIBILI:

 

 

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati si applica l’imposta ridotta del 50%, secondo le modalità previste dall’art. 4 del vigente Regolamento.

Le sole unità immobiliari dichiarate inagibili/inabitabili a seguito degli eventi sismici del 26.09.1997 con ordinanza di evacuazione totale o parziale sono esenti dal pagamento dell’ICI per il periodo in cui permane detta condizione di inagibilità, a norma dell’O.M. 2694/1997.

In entrambi i casi il contribuente è tenuto ad informare l’Ufficio Tributi mediante presentazione della denuncia annuale.

 

PAGAMENTO  DELL’IMPOSTA.

 

Il pagamento dell’imposta dovrà essere effettuato esclusivamente mediante versamento su bollettino di conto corrente postale nr. 12471066 intestato a COMUNE DI VALFABBRICA ICI SERVIZIO TESORERIA.

 

 

Valfabbrica lì 16.03.2005

                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                       (M. CARLA PASTORELLI)