RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 13/03/2008 con la quale veniva determinata l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2008 e veniva inoltre stabilita la misura della detrazione I.C.I. per abitazioni di diretto utilizzo, per l'anno 2008
VISTO che si rende necessario procedere alla determinazione della tariffa I.C.I. per l'anno 2009;
VISTO il rapporto istruttorio dell’ufficio interessato;
VISTA la proposta di Bilancio elaborata dalla Giunta Comunale e analizzate le previsioni di entrata e di spesa e non rilevata l’esigenza di modificare le aliquote in vigore e richiamando la precedente tabella tariffaria dell’anno 2008:
5,5 PER MILLE |
Per le per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo |
6 per mille |
Per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale |
5,5 per mille |
Per una pertinenza dell’abitazione principale (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o C/6, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale |
7 per mille |
per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti |
CONSIDERATO l’art.1 del Decreto Legge n°93 del 27 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008 (esenzione Ici sulla prima casa) e considerato che anche negli anni precedenti veniva assimilata alla prima casa una pertinenza dell’abitazione principale stessa e l’abitazione data in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale;
Con voti unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) a partire dal 01/01/2009 nelle seguenti misure:
5,5 per mille |
Per le per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli) |
6 per mille |
Per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale |
5,5 per mille |
Per una pertinenza dell’abitazione principale (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o c/6, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale |
7 per mille |
per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti |
2) DI DISPORRE che per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e relativa pertinenza, esentati dal pagamento dell’imposta ai sensi del d.l. 93/2008 sopra richiamato, i proprietari o titolari di altro diritto reale dovranno presentare apposita comunicazione al Comune su modelli prestampati reperibili presso l’ufficio Tributi;
3) DI APPLICARE anche per l'anno 2009 un’esenzione totale sulla prima casa ed una sua pertinenza (come indicato nel dettaglio della tabella precedente) e anche per le abitazioni assimilate. Tutto come previsto nell’art.1 del Decreto Legge n°93 del 27 maggio 2008 convertito con modificazioni dalla Legge 126/2008;
DI DICHIARARE, previa votazione unanime legalmente espressa, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000.