(Provincia di Perugia)
N. 35 DEL 22 Aprile 2010
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili ICI – Determinazione aliquote e detrazione anno 2010 con conferma di quelle vigenti nell’anno 2009.
……… omissis
1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, che, per l’anno 2010, è sospeso il potere degli enti locali di deliberare aumenti di dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
2) DI DISPORRE, pertanto, la conferma per l’anno 2010 delle aliquote e della detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI vigenti nell’anno 2009 come approvate con deliberazione di C.C. n. 7 del 19 marzo 2009;
3) DI STABILIRE, pertanto, che le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI per l’anno 2010, sono così determinate:
a) Aliquota (5‰) cinque per mille:
a.1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
a.2) pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 anche se distintamente iscritte in catasto (N.B.. si intendono per pertinenze, giusta disciplina regolamentare, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di due (2) per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a trecento (300) metri dall’edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale ed inoltre che non siano locate);
a.3) unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota è che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare stessa. (N.B.. il beneficio in questione non si estende ad individui vincolati da “affinità” che è invece il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge e viceversa);
b) Aliquota (6‰) sei per mille:
unità immobiliari concesse a titolo di abitazione principale con contratti registrati ed il cui locatario abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto della locazione;
c) Aliquota (8,5‰) otto virgola cinque per mille:
unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
d) Aliquota (7‰) sette per mille:
per tutti i restanti immobili diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a (a.1, a.2 e a.3), b) e c);
Detrazione d’imposta:
nei casi indicati alla lettera a (a.1) = €. 103,29 (centotre/29);
…… omissis
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: (Sig. Floriano Pizzichini) f.to: (Dott.ssa Francesca Vichi)
La presente copia per estratto è conforme ai punti 1, 2 e 3 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 8 del 22 aprile 2010.
Todi, 25 maggio 2010
Il Funzionario Incaricato
(Dott.ssa Lorella Petrella)