COMUNE DI TODI

(Provincia di Perugia)

 

 ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.  35   DEL  22 Aprile 2010        

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili ICI – Determinazione aliquote e detrazione anno 2010 con conferma di quelle vigenti nell’anno 2009.

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

……… omissis

DELIBERA

 

 

1) DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni esposte in premessa, che, per l’anno 2010, è sospeso il  potere degli enti locali di deliberare aumenti di dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

 

2) DI DISPORRE, pertanto, la conferma per l’anno 2010 delle aliquote e della detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI vigenti nell’anno 2009 come approvate con deliberazione di C.C. n. 7 del 19 marzo 2009;

 

3) DI STABILIRE, pertanto, che le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI  per l’anno 2010, sono così determinate:

 

a)   Aliquota  (5‰) cinque per mille:

a.1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

a.2) pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 anche se distintamente iscritte in catasto (N.B.. si intendono per pertinenze, giusta disciplina regolamentare, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di due (2) per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a trecento (300) metri dall’edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale ed inoltre che non siano locate);

 

a.3) unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota è che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare stessa. (N.B.. il beneficio in questione non si estende ad individui vincolati da “affinità” che è invece il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge e viceversa);

 

b)  Aliquota (6‰) sei per mille:

unità immobiliari concesse a titolo di abitazione principale con contratti registrati ed il cui locatario abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto della locazione;

 

c)  Aliquota (8,5‰) otto virgola cinque per mille:

unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

d)  Aliquota  (7‰)  sette per mille:

per tutti i restanti immobili diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a (a.1, a.2 e a.3), b) e c);

       

Detrazione d’imposta:

nei casi indicati alla lettera a (a.1)   =   €. 103,29 (centotre/29);

 

……  omissis

 

 

                   IL   PRESIDENTE                                                                                                                IL   SEGRETARIO  GENERALE 

        f.to:  (Sig. Floriano Pizzichini)                                                                                                     f.to:        (Dott.ssa Francesca Vichi)           

 

 

La presente copia per estratto è conforme ai punti 1,  2 e 3 del dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n.  35 8 del 22 aprile 2010.

Todi, 25 maggio 2010  

                                                                                                                                                                        Il   Funzionario   Incaricato 

                                                                                                                                                                         (Dott.ssa  Lorella Petrella)