DELIBERA

 

 

1) DI CONFERMARE per l’anno 2007, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI vigenti nell’anno 2006 approvate con deliberazione di G.C. n. 33 del 2 marzo 2006;

 

2) DI STABILIRE che le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI  per l’anno 2007, sono così determinate:

 

a)   Aliquota  (5‰) cinque per mille:

a.1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

 

a.2) pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche se distintamente iscritte in catasto (N.B.. si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di due (2) per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a trecento (300) metri dall’edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale ed inoltre che non siano locate);

 

a.3) unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota è che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare stessa. (N.B.. il beneficio in questione non si estende ad individui vincolati da “affinità” che è invece il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge e viceversa);

 

 

b)  Aliquota (6‰) sei per mille:

unità immobiliari concesse a titolo di abitazione principale con contratti registrati ed il cui locatario abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto della locazione;

 

c)  Aliquota (8,5‰) otto virgola cinque per mille:

unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

d)  Aliquota  (7‰)  sette per mille:

per tutti i restanti immobili diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a (a.1, a.2 e a.3), b) e c);

       

Detrazione d’imposta:

nei casi indicati alla lettera a (a.1)   =   €. 103,29 (centotre/29);

 

3) DI DARE ATTO, altresì, che il gettito ordinario previsto per l’imposta in parola, derivante dall’applicazione delle suddette aliquote e detrazione d’imposta, potrà garantire il conseguimento dell’obbligatorio equilibrio economico del bilancio dell’ente per l’anno 2007 e contribuirà ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento ed al miglioramento di tutti i servizi comunali;

 

4) DI DARE ATTO, infine, che copia della presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Roma;