LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Premesso:
-         che l’art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
-         che con l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
-         che con D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 2005, n. 26, è stato stabilito che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2005;
-         che con l’art.1 del D.L. 31 marzo 2005, n.44, tale termine è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2005;
-         che con deliberazione di G.C. n. 44 del 25 marzo 2004 sono state determinate per l’anno 2004 le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.;
-         che, nonostante le notevoli difficoltà connesse alla predisposizione del bilancio di previsione dell’ente per l’anno 2005, derivanti essenzialmente dai tagli dei trasferimenti statali, dalla crescente inflazione che determina un persistente e progressivo deterioramento del potere di spesa e dalla necessità di mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi erogati alla comunità, richiedano un adeguamento delle entrate tributarie, l’Amministrazione Comunale ritiene, anche al fine di non accentuare la pressione fiscale, di dover confermare per l’anno 2005 le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I. vigenti nell’anno 2004,  ritenendo, così, di poter garantire l’obbligatorio equilibrio economico del bilancio;
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere in merito, disponendo la conferma per l’anno 2005 delle aliquote e della detrazione dell’imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.  vigenti nell’anno 2004;       
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 42, lett. f), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI approvato con deliberazione di C.C. n° 41 dell’1.3.1999 e le successive modifiche ed integrazioni apportate;
Visto l’art. 1, comma 1, lett. U), del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n° 506, con il quale è stato soppresso il comma 4 dell’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446;
Visto il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n° 25 del 28 febbraio 2001 e le successive modifiche ed integrazioni apportate;
Visto il regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 28.02.2001 e le successive modifiche ed integrazioni apportate;;
Visti i seguenti pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 ed esistenti in atti:
a)      Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
b)      Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile: favorevole;
Visto l’art.48 del D.Lgs n.267/2000;                                  
All’unanimità di voti, legalmente espressi,
 

DELIBERA

 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2005, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI vigenti nell’anno 2004 approvate con deliberazione di G.C. n. 44 del 25 marzo 2004;
 
2) DI STABILIRE che le aliquote e la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – ICI per l’anno 2005, sono così determinate:
 
a)   Aliquota  (5‰) cinque per mille:
a.1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 
a.2) pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo anche se distintamente iscritte in catasto (N.B.. si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nel numero complessivo di due (2) per ogni abitazione principale, che sono ubicate nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale stessa ovvero ad una distanza non superiore a trecento (300) metri dall’edificio o dal complesso immobiliare, che sono effettivamente, durevolmente ed esclusivamente asservite all’abitazione principale ed inoltre che non siano locate);
 
a.3) unità immobiliare adibita ad abitazione principale concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (a prescindere dal grado di parentela) o collaterale (con limitazione entro il secondo grado di parentela); condizione essenziale per beneficiare di tale aliquota è che il soggetto destinatario della concessione in uso abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare stessa. (N.B.. il beneficio in questione non si estende ad individui vincolati da “affinità” che è invece il vincolo che lega un coniuge ai parenti dell’altro coniuge e viceversa);
 
b)  Aliquota (6‰) sei per mille:
unità immobiliari concesse a titolo di abitazione principale con contratti registrati ed il cui locatario abbia la residenza anagrafica nell’unità immobiliare oggetto della locazione;
 
c)  Aliquota (8,5‰) otto virgola cinque per mille:
unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
 
d)  Aliquota  (7‰)  sette per mille:
per tutti i restanti immobili diversi da quelli indicati alle precedenti lettere a (a.1, a.2 e a.3), b) e c);
       
Detrazione d’imposta:
nei casi indicati alla lettera a (a.1 e a.3)  =  €. 103,29 (centotre/29);
 
3) DI DARE ATTO, altresì, che il gettito ordinario previsto per l’imposta in parola, derivante dall’applicazione delle suddette aliquote e detrazione d’imposta, potrà garantire il conseguimento dell’obbligatorio equilibrio economico del bilancio dell’ente per l’anno 2005 e contribuirà a far fronte alla prevista riduzione dei trasferimenti erariali e ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento ed al miglioramento di tutti i servizi comunali;
 
4) DI DARE ATTO, infine, che copia della presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio del Federalismo Fiscale – Roma;
 
5) DI DICHIARARE la presente, all’unanimità dei voti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000.