PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 2011
(Delibera Consiglio Comunale n. 37 del 31 Maggio 2011 con la quale è stato approvato il B.P. 2011)
ALIQUOTE
Descrizione |
Misura aliquota |
a) Aliquota ordinaria. |
7 per mille |
b) Prima abitazione e sue pertinenze. |
Esente |
c) Prima abitazione e sue pertinenze facenti parte delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) e A/9 (Castelli e palazzi eminenti); |
5,7 mille |
d) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue pertinenze. |
Esente |
e) Immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione |
7 per mille |
f) Immobili ad uso abitativo, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
9 per mille |
g) Immobili appartenenti alla Categoria A10 (uffici e studi privati), D1 (opifici), D7 (fabbricati uso industriale) ed alla Categoria C3 (laboratori arti e mestieri). |
6,5 per mille |
h) Immobili appartenenti alla Categoria D relativi a nuovi insediamenti nelle aree industriali (primi due anni dalla data di ultimazione del fabbricato |
0,5 per mille |
i) Immobili di cui alla precedente lettera, per il terzo anno |
1 per mille |
l) immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati. |
0 per mille |
m) immobili concessi in locazione per uso abitativo a studenti universitari. |
2 per mille |
n) Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, relativamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. |
€ 103,29 |
ATTENZIONE
h L’esenzione ICI prevista per la prima casa e sue pertinenze non trova applicazione, come dispone l’art. 1 del D.L. n. 93/2008, nei confronti degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).
h Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) l’esenzione ICI è riconosciuta a condizione che l’immobile sia stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale.
h La concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da compilare sia da parte del soggetto concedente l’uso dell’immobile sia del soggetto beneficiario dello stesso, nel rispetto delle modalità che dovranno essere definite dal funzionario responsabile della gestione dell’ICI.