DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 15/01/2009
Allegato D
I.C.I.
Descrizione |
Misura aliquota |
a) Aliquota ordinaria. |
7 per mille |
b) Prima abitazione e sue pertinenze. |
Esente |
c) Prima abitazione e sue pertinenze facenti parte delle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (Ville) e A/9 (Castelli e palazzi eminenti); |
5,7 mille |
d) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue pertinenze. |
Esente |
e) Immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione |
7 per mille |
f) Immobili ad uso abitativo, non locati, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
9 per mille |
g) Immobili appartenenti alla Categoria A10 (uffici e studi privati), D1 (opifici), D7 (fabbricati uso industriale) ed alla Categoria C3 (laboratori arti e mestieri). |
6,5 per mille |
h) immobili concessi in locazione a canone agevolato regolarmente registrati. |
0 per mille |
i) immobili concessi in locazione per uso abitativo a studenti universitari. |
2 per mille |
l) Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, relativamente agli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. |
€ 103,29 |
- L’esenzione ICI prevista per la prima casa e sue pertinenze non trova applicazione, come dispone l’art. 1del D.L. n. 93/2008, nei confronti degli immobili destinati ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti);
- Per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) l’esenzione ICI è riconosciuta a condizione che l’immobile sia stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale;
- La concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da compilare sia da parte del soggetto concedente l’uso dell’immobile sia del soggetto beneficiario dello stesso, nel rispetto delle modalità che dovranno essere definite dal funzionario responsabile della gestione dell’ICI;
- Sono da ritenersi assimilate alla prima abitazione le unità immobiliari possedute nel Comune di Spoleto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, è da ritenersi che detti immobili debbano usufruire dal beneficio previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 93/2008 in ragione della loro assimilazione all’abitazione principale operata dall’articolo 1, comma 4-ter, del D.L. n. 16/93 (convertito, con modifiche, dalla L. n. 75/93), laddove, si dispone che “ai fini dell'applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;