I.C.I. Imposta comunale sugli immobili. Determinazione aliquote anno 2006. Rettifica delibera di G.C. N. 66/2006.
La Giunta Comunale
PREMESSA:
Successivamente alla data di adozione del proprio precedente atto n. 66 del 21/02/2006 è emersa l’esigenza di riconoscere una ulteriore aliquota agevolata, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 4, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, ove viene consentito “di derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte”.
Tenuto conto di quanto sopra espresso, ne consegue che le aliquote ICI da applicare per l’anno 2006 sono quelle indicate nel prospetto riepilogativo di seguito esposto, nella considerazione che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 53, comma 16 della L. n. 388/2000:
Descrizione |
Misura aliquota |
a) Aliquota ordinaria. |
7 per mille |
b) Prima abitazione e sue pertinenze. |
5,7 per mille |
c) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue pertinenze. |
5,7 per mille |
d) Immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione. |
7 per mille |
e) Immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
9 per mille |
f) Immobili appartenenti alla Categoria A10 (uffici e studi privati), D1 (opifici), D7 (fabbricati uso industriale) ed alla Categoria C3 (laboratori arti e mestieri). |
6,5 per mille |
g) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone agevolato, regolarmente registrati. |
5 per mille |
h) Immobili concessi in locazione per uso abitativo a studenti universitari. |
2 per mille |
i) Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. La presente detrazione non trova applicazione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. |
€ 103,29 |
MOTIVAZIONE:
La presente delibera è da intendersi quale rettifica del proprio precedente provvedimento n. 66 adottato in data 21/02/2006.
VISTA la proposta di deliberazione del responsabile del procedimento;
RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto Comunale e dell’articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce mero atto di indirizzo politico non assumendo nessun rilievo ai fini del rilascio dei pareri di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
1) DI STABILIRE per l'anno 2006 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 7 per mille;
2) DI DIVERSIFICARE l'aliquota, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 504/92, nel modo che segue:
Descrizione |
Misura aliquota |
a) Aliquota ordinaria. |
7 per mille |
b) Prima abitazione e sue pertinenze. |
5,7 per mille |
c) Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue pertinenze. |
5,7 per mille |
d) Immobili posseduti in aggiunta alla prima abitazione. |
7 per mille |
e) Immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. |
9 per mille |
f) Immobili appartenenti alla Categoria A10 (uffici e studi privati), D1 (opifici), D7 (fabbricati uso industriale) ed alla Categoria C3 (laboratori arti e mestieri). |
6,5 per mille |
g) Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone agevolato, regolarmente registrati. |
5 per mille |
h) Immobili concessi in locazione per uso abitativo a studenti universitari. |
2 per mille |
i) Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. La presente detrazione non trova applicazione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado. |
€ 103,29 |
3) DI DARE ATTO:
· CHE per ciò che attiene gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitore-figlio/figlio-genitore) l’aliquota del 5,7 per mille si applica a condizione che l’immobile sia stato concesso in uso gratuito e che venga utilizzato quale abitazione principale;
· CHE ricorrendo le condizioni di cui al precedente capoverso non torna applicabile la detrazione di € 103,29 (euro centotre/29) fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta da versare;
· CHE la concessione in uso gratuito dell’immobile dovrà essere certificata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000, da compilare sia da parte del soggetto concedente l’uso dell’immobile sia del soggetto beneficiario dello stesso, nel rispetto delle modalità che dovranno essere definite dal funzionario responsabile della gestione dell’ICI.
4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
5) DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Francesco Duranti ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Spoleto, lì 03/03/2006 - Il Responsabile del Procedimento (