ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DEL 21 GIUGNO 2011
1. Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, confermando per l’anno 2011, le aliquote vigenti nell’anno 2010, relative all’Imposta comunale sugli Immobili – I.C.I. – che di seguito si riassumono:
· Aliquota 5,50 per mille:
a. Abitazione principale e pertinenze;
b. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata;
c. Abitazioni concesse in uso gratuito ai figli , ai genitori, ai nipoti, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazione principali e relative pertinenze;
· Aliquota 6,00 per mille:
a. Abitazioni locate con contratto registrato;
· Aliquota 7,00 per mille:
a. Abitazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
b. Aree fabbricabili;
· Aliquota 6,00 per mille;
a. Da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti precedenti;
2. Di confermare, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 115,00 rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. Dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.