Comune di Spello

                   Provincia di Perugia

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 07/04/2008 N. 15

OGGETTO:. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2008.

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DELIBERA

 

1.    Di confermare per l’anno 2008, le aliquote relative all’Imposta comunale sugli Immobili – I.C.I. –  in vigore per l’anno 2007 che di seguito si riassumono:

·          Aliquota          5,50                 per mille;

a)      Abitazione principale e pertinenze;

b)      Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanete, a condizione che la stessa non risulti locata;

c)      Abitazioni concesse in uso gratuito ai figli , ai genitori, ai nipoti, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazione principali e relative pertinenze;

·          Aliquota          6,00                 per mille;

a)        Abitazioni locate con contratto registrato;

·          Aliquota          7,00                 per mille;

a.         Abitazioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

b.         Aree fabbricabili.

·          Aliquota          6,00                    per mille;

a.           Da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti precedenti;

2.    Di approvare, inoltre, che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 115,00 rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3.    Di dare atto che sulla base di quanto disposto all’art. 1 - comma 5 – della Legge n. 244/2007, Legge Finanziaria 2008, in aggiunta alla detrazione indicata al punto 2) viene concessa una ulteriore detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille, comunque non superiore ad €. 200, 00, della base imponibile.  La minore imposta versata dai residenti è rimborsata al Comune con oneri a carico dello Stato;

4.    Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;