PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

estratto delibera di Consiglio Comunale n.11 del 19.4.2011

omissis......DELIBERA

1) - di approvare per l’esercizio finanziario 2011 le aliquote dell’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) come proposto dalla Giunta Comunale nell’atto G.C. n. 23 del 19.3.2011 con la seguente struttura:

-una aliquota ordinaria pari al 6,8 (seivirgolaotto) per mille,

 

-  una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille in  favore  dei soggetti passivi residenti nel Comune,  per  l'unità immobiliare  delle categorie catastali A1 – A8 e A9 direttamente  adibita ad abitazione principale,  intendendosi per  tale quella  in cui il contribuente che la possiede a titolo di  proprietà, usufrutto od altro diritto reale,  ha la residenza anagrafica;

 

-    una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille per i proprietari di unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa) che la occupano quale loro abitazione di residenza.e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8, A9;

 

- una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille, anziché l'aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille,  in favore dei   proprietari  di  case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni  definite dagli accordi di cui alla legge 431/98 ;

 

- una aliquota maggiorata pari al 7,00 (settevirgolazero) per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili.

 

2) . di  stabilire in 120,00 (Euro centoventi/00) la detrazione comunale dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale  quella in cui il soggetto passivo dell’ imposta ha la residenza anagrafica, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9,

 

3)  di stabilire in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) la detrazione comunale dell’ imposta dovuta per le unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa) che la occupano quale loro abitazione di residenza.e relative pertinenze,  escluse le categorie catastali A1, A8, A9;

 

4)   di confermare per l’anno 2011 i valori venali per le aree fabbricabili come stabiliti per l’ anno 2003 con atto C.C. n. 14 del 29.03.03 con  integrazione  per la fattispecie delle aree a destinazione urbanistica denominata “F3” e campeggi per le quali si stabilisce quanto segue:

-    senza concessione presentata o convenzionata € 22,00/metro cubo zona unica

-         con concessione presentata o convenzionata € 28,00/metro cubo zona unica