1) - di approvare per l’esercizio finanziario 2010 le aliquote dell’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) come proposto dalla Giunta Comunale nell’atto G.C. n. 36 del 2.4.2010 con la seguente struttura:
-una aliquota ordinaria pari al 6,8 (seivirgolaotto) per mille,
- una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille in favore dei soggetti passivi residenti nel Comune, per l'unità immobiliare delle categorie catastali A1 – A8 e A9 direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ha la residenza anagrafica;
- una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille per i proprietari di unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa) che la occupano quale loro abitazione di residenza.e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8, A9;
- una aliquota ridotta pari al 5,00 (cinquevirgolazero) per mille, anziché l'aliquota ordinaria pari al 6,8 per mille, in favore dei proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 431/98 ;
- una aliquota maggiorata pari al 7,00 (settevirgolazero) per mille per i proprietari di immobili a disposizione e di aree fabbricabili.
2) . di stabilire in € 120,00 (Euro centoventi/00) la detrazione comunale dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il soggetto passivo dell’ imposta ha la residenza anagrafica, limitatamente alle categorie catastali A1, A8 e A9,
3) di stabilire in € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) la detrazione comunale dell’ imposta dovuta per le unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli e viceversa) che la occupano quale loro abitazione di residenza.e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8, A9;
4) di confermare per l’anno 2010 i valori venali per le aree fabbricabili come stabiliti per l’ anno 2003 con atto C.C. n. 14 del 29.03.03 con integrazione per la fattispecie delle aree a destinazione urbanistica denominata “F3” e campeggi per le quali si stabilisce quanto segue:
- senza concessione presentata o convenzionata € 22,00/metro cubo zona unica
- con concessione presentata o convenzionata € 28,00/metro cubo zona unica