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DELIBERA
1. di approvare per l'esercizio finanziario 2007 la conferma delle aliquote dell'ICI come proposto dalla G.C. n.20 del 08.03.07 con la seguente struttura:
- una aliquota ordinaria pari al 6,8 (seivirgolaotto) per mille;
- una aliquota ridotta pari al 5.00 (cinquevirolazero) per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ha la residenza anagrafica; la stessa aliquota si applica ai proprietari di case concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 431/98 ed alle unità immobiliari di proprietà di anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- una aliquota maggiorata pari al 7,00 (settevirolazero) per mille per i proprietari di immobili a disposizione ed aree fabbricabili;
2. di prendere atto che lo stesso atto G.C. n.20 dell'08.03.2007 ha stabilito in Euro 120,00 (centoventi/00) la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendosi per tale quella in cui il soggetto passivo dell'imposta ha la residenza anagrafica.