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CON VOTI unanimi resi nei modi di legge,

        

                                   D E L I B E R A

        

Per quanto espresso in narrativa:

        

1)  Di stabilire per l'anno 2006 nelle misure seguenti le aliquote per

    l'applicazione   dell'imposta   comunale   sugli   immobili  (I.C.I.),

    istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

        

           -  ABITAZIONE  PRINCIPALE  PER RESIDENTI

              COMPRENSIVA  DI  MASSIMO  UNA  PERTINENZA

              (Pertinenza, intesa come  specificato  nell'art.  5

              del vigente Regolamente  per l'applicazione

              dell'I.C.I.)................................5,50 per mille;

        

           -  OPIFICI INDUSTRIALI, INSEDIAMENTI

              ARTIGIANALI E COMMERCIALI

              (Cat. C1-C3-D)..............................6,00 per mille;

         

           -  ALTRI IMMOBILI..............................7,00 per mille;

        

2) Di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l'unita` immobiliare adibita  ad abitazione principale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8  del D.Lgs. n. 504/92, come modificato dal comma 2 dell'art. 3 della Legge 23.12.96 n. 662;

        

 3)  Di  stabilire altresi`, che la detrazione di Euro 103,29 di cui al punto  2)  sia elevata a Euro 258,23 per i soggetti passivi di imposta che siano anche  utilizzatori diretti, ove nel proprio nucleo familiare siano  presenti persone portatori di handicap, ai sensi della Legge n. 104/92,  oppure percepiscano indennita` di accompagnamento, qualora il reddito  complessivo  lordo del nucleo familiare, ai fini IRPEF per il 2005 sia pari o inferiore a Euro 9.749,22 (pari al doppio dell'assegno sociale   INPS   per  il  2005)  escluso  il  reddito  dell'abitazione principale  e  l'indennita` di accompagnamento. (E' persona portatrice di  handicap,  indipendentemente  dall'eta`,  chi e` in possesso della certificazione  della Commissione istituita ai sensi della L. 104/92 - art. 4, nonche` chiunque usufruisca dell'indennita` di accompagnamento ai sensi della L. 18/80 e successive modificazioni). Tale circostanza, ai  fini  della concessione del beneficio, dovra` essere comunicata al Comune  tramite certificazione e/o autocertificazione, onde permettere la verifica d'ufficio dei requisiti previsti.