PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO 2010


COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

 

 

ESTRATTO  DI DELIBERAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.16 DEL 21/03/2011

 

 

Oggetto:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DETERMINAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2011

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

…………………omissis…………………………….

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1.       DI  CONFERMARE  per l’anno 2011 l’applicazione  delle seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquota applicata

(°/oo)

1

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO, DI CATEGORIA CATASTALE: A/1 ABITAZIONE DI TIPO SIGNORILE - A/8 ABITAZIONE IN VILLE E A/9 CASTELLI, PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E STORICI . . . . . . . . . . .

5,2

2

ALBERGHI, PENSIONI E SIMILARI DI CATEGORIA CATASTALE D2 . . . . . . .

5,2

3

 - PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI DIVERSI DAI FABBRICATI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI . . .

7.0

 

2.       DI DETERMINARE le riduzioni o le detrazioni d’imposta, in relazione al combinato dell’art. 8, commi 2 e 3, del  D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 93/2008, nella misura di cui al prospetto che segue :

 

 

 

€ 103,29

  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

  passivo, di categoria catastale : A/1 abitazione di tipo signorile – A/8

  abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e

  storici

€ 154,94 

per i seguenti soggetti che presentano una situazione reddituale disagevole:

a) proprietario di unico fabbricato ed unico occupante con redditi derivanti esclusivamente da pensione non superiore a €  6.197,48  annui;

b) proprietari di unico fabbricato di valore catastale non superiore a € 56.810,26  che siano pensionati e che abbiano un reddito fino a € 10.931,18  per nucleo familiare fino a 2 persone aumentato di € 774,69  per ogni altra persona

 

 

-          ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omissis……………………….