DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/04/2011 N.67
ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011.Su proposta della Giunta Comunale n. 35 del 24.02.2011 relazionata dall’Assessore Livia Mercati;
“Premesso che:
- per effetto dell’art. 6, comma 1, e dell’art. 8, comma 3, del Decreto Legislativo
30.12.1992, n. 504 le aliquote e le riduzioni dell’imposta comunale sugli immobili
devono essere stabilite con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;
- ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- l’art. 53 comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27
comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448, dispone che il termine per deliberare le
tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha ribadito che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento”;
- a decorrere dal 1° gennaio 2007, il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007), novellando l’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ha sancito che la competenza a stabilire le aliquote d’imposta è del Consiglio Comunale;
- con Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2011 è stato prorogato al 31 marzo 2011;
- a decorrere dal 2008, l’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 ha introdotto l’esenzione dell’I.C.I. per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, con oneri a carico dello Stato in termini di maggiori trasferimenti a titolo di rimborso del minore gettito dell’I.C.I. ordinaria;
- l’esenzione di cui al punto precedente si applica altresì alle unità immobiliari qualificabili come pertinenze dell’abitazione principale del soggetto passivo e ai casi di assimilazione disposti dal Comune con Regolamento;
- per l’anno 2010 questo Comune ha determinato le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
1 - aliquota per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,00 per mille;
2 - aliquota per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431: 9,00 per mille;
3 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
4 - aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
5 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1, 2 , 3, e 4: 7,00 per mille;
6 - aliquota per gli immobili destinati ad uso domestico, sui quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili: 3,5 per mille;
- con la medesima deliberazione è stato confermato per l’anno 2010 l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504) da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i
contribuenti la seguente condizione:
L’aumento della detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno
precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:
Per nuclei familiari composti da:
- n. 1 persona : € 14.200,00
- n. 2 persone : € 16.800,00
- n. 3 persone : € 19.400,00
- n. 4 persone : € 22.000,00
- n. 5 persone : € 24.600,00
- oltre n. 5 persone: € 27.200,00
Visto il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23.02.2009;
Visti l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, il quale stabilisce la sospensione
per il triennio 2009/2011 del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle aliquote, delle addizionali e delle maggiorazioni di aliquote di tributi e l’art. 1, comma 123 della Legge 24.12.2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha confermato, fino all'entrata in vigore del federalismo fiscale, il divieto di aumentare le tariffe, le aliquote, etc. dei tributi comunali;
Considerato che risulta opportuno confermare per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni relative all’ICI di competenza
comunale nelle misure determinate dall’Amministrazione per l’anno 2010 al fine di garantire il mantenimento e il miglioramento di tutti i servizi comunali attualmente in essere ed il conseguente finanziamento dei relativi costi, assicurando contestualmente il pareggio del bilancio di previsione medesimo, obbligatoriamente stabilito dalla vigente normativa;
Considerato altresì che l’art. 8, comma 1, ultimo periodo del D. Lgs. n. 504/1992 stabilisce che: “…L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili”; in considerazione della crisi economica che ha colpito anche il mercato dell’edilizia, si ritiene di avvalersi di detta facoltà prevedendo un’aliquota ridotta pari al 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
Considerato inoltre che:
- come in premessa evidenziato, l’esenzione di cui all’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 si applica altresì, fra gli altri, ai casi di assimilazione disposti dal Comune con Regolamento;
- il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili assimila all’abitazione principale, fra l’altro, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta (sempre) o collaterale (entro il quarto grado), a condizione che il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici (art. 6, commi 1 e 2);
- il comma 2 bis dell’art. 6 del richiamato regolamento ICI, dispone che “Il soggetto passivo interessato è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per l'estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche in alternativa alla produzione di copia dell’eventuale atto con il quale è stato concesso l’uso gratuito.”;
- al fine di monitorare e di quantificare le dimensioni del fenomeno in argomento, nonché di procedere al controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti che danno diritto all’esenzione in capo ai soggetti destinatari dell’uso gratuito, risulta necessario che, in ottemperanza all’art. 6, comma 2 bis del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, i contribuenti che nell’anno 2010 hanno concesso in uso gratuito immobili alle condizioni previste dall’art. 6 sopra richiamato, presentino agli uffici comunali competenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, anche in alternativa alla produzione di copia dell’eventuale atto con il quale è stato concesso l’uso gratuito;
- stante il carattere annuale dell’imposta e della necessità di effettuare i controlli suddetti, detta dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti interessati, al fine di usufruire dell’agevolazione, entro il 31 marzo di ogni anno;”;
Visti i pareri favorevoli in merito alla proposta:
- di regolarità tecnica favorevole, espresso dal Dirigente della U.O. Gestione Entrate Dr. Mirco Rosi Bonci;
- di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari Dr. Dante De Paolis;
Dato atto del parere espresso dalla II Commissione Consiliare permanente;
Dato atto altresì che con la deliberazione del Consiglio Comune n. 66 del 18.04.2011 dichiarata immediatamente eseguibile sono state approvate le “Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)” tra cui la modifica all’art. 8, comma 1 bis che prevede quanto segue: “Si applica altresì un’aliquota d’imposta ridotta dell’ICI, per un periodo non superiore ad un anno, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente del’attività la costruzione e l’alienazione di immobili.”;
Uditi i seguenti interventi;
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Con voti 23 favorevoli, 12 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 35 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
- di approvare le aliquote dell’imposta ICI che saranno applicate per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, nelle seguenti misure:
Aliquote:
1 - aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,00 per mille;
2 - aliquota per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9.12.1998, n. 431: 9,00 per mille;
3 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
4 - aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
5 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti 1, 2 , 3 e 4: 7,00 per mille;
6 - aliquota per gli immobili destinati ad uso domestico, sui quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti
rinnovabili: 3,5 per mille;
7- aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili (aliquota applicabile per un periodo comunque non superiore ad un anno): 4,00 per mille;
- di dare atto che per l’anno 2011 l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del
decreto legislativo 30.12.1992, n. 504) è confermato da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i contribuenti la seguente
condizione:
L’aumento della detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale", di categoria catastale A1, A8 e A9, possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:
Per nuclei familiari composti da :
- n. 1 persona : € 14.200,00
- n. 2 persone : € 16.800,00
- n. 3 persone : € 19.400,00
- n. 4 persone : € 22.000,00
- n. 5 persone : € 24.600,00
- oltre n. 5 persone: € 27.200,00
- di dare atto che le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2011 non subiscono variazioni rispetto
all’anno 2010;
. di dare altresì atto dell’introduzione dell’aliquota pari al 4 per mille per un periodo comunque non superiore ad un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
- di stabilire che:
- in attuazione dell’ art. 6, comma 2 bis del vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ed al fine di monitorare e di quantificare l’incidenza in termini di minor gettito ICI derivante dai casi di concessione in uso gratuito di fabbricati a soggetti di cui all’art. 6, commi 1 e 2 di detto regolamento, nonché di procedere al controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti che danno diritto all’esenzione in capo ai soggetti destinatari dell’uso gratuito, risulta necessario che i contribuenti che nell’anno 2010 hanno concesso in uso gratuito immobili alle condizioni previste dall’art. 6 sopra richiamato, presentino agli uffici comunali competenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, anche in alternativa alla produzione di copia dell’eventuale atto con il quale è stato concesso l’uso gratuito;
- stante il carattere annuale dell’imposta e della necessità della necessità di effettuare i controlli suddetti, detta dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti interessati, al fine di usufruire dell’agevolazione, entro il 31 marzo di ogni anno;
- di trasmettere la presente deliberazione ai fini della pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, a norma delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. n. 506/1999, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003;
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Esce dall’aula il Consigliere Fronduti.
I presenti sono 34.
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Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 23 favorevoli, 11 contrari espressi con sistema di votazione elettronico dai 34 consiglieri presenti e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.