(estratto Delibera C.C. n. 61 del 31.3.2009)

D E L I B E R A

- di approvare le aliquote dell’imposta ICI  che saranno applicate per l’anno  2009, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, nelle seguenti misure:

Aliquote:

1 - aliquota  per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9,

     adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale:                                                        5,00 per mille;

2 - aliquota  per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal

     dal soggetto passivo o dai suoi familiari  e non locate e per  le  quali non  risultino essere

     stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del-

     la legge 9/12/1998 n. 431:                                                                                       9,00 per mille;

3 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini

      abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applica-

      bile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):                                  4,00 per mille;

4 - aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno

       (aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori):         4,00 per mille;

5 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti

     1, 2 , 3 e 4:                                                                                                            7,00 per mille;

6 - aliquota per gli immobili destinati ad uso domestico,  sui quali vengano installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili:                                                                                                                                                                                                                   3,5 per mille;

- di dare atto che per l’anno  2009 l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504) è confermato da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i contribuenti la seguente condizione:

L’aumento della  detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale", di categoria catastale A1, A8 e A9, possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:

Per nuclei familiari composti da :

     - n. 1 persona :              14.200,00   

     - n. 2 persone :              16.800,00   

     - n. 3 persone :              19.400,00   

     - n. 4 persone :              22.000,00   

     - n. 5 persone :              24.600,00   

     - oltre n. 5 persone:       27.200,00   

- di dare atto che le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009 non subiscono variazioni rispetto all’anno 2008;

- di stabilire che:

- al fine di monitorare e di quantificare esattamente l’incidenza in termini di minor gettito ICI derivante dai casi di concessione in uso gratuito di fabbricati a soggetti di cui all’art. 6, commi 1 e 2 del vigente regolamento comunale nonchè di presentare entro il 30 aprile 2009 la prevista certificazione al Ministero, attestante il minor gettito ICI 2008 derivante per l’Ente dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui sopra per ottenere il corrispondente rimborso, risulta necessario che i contribuenti che nell’anno 2008 hanno concesso in uso gratuito immobili alle condizioni previste dall’art. 6 sopra richiamato, presentino agli uffici comunali competenti apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in tal senso da rendere ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, anche in alternativa alla produzione di copia dell’eventuale atto con il quale è stato concesso l’uso gratuito;

- stante il carattere annuale dell’imposta e della necessità (con il permanere della attuale normativa) di presentare annualmente la certificazione al Ministero attestante il minor gettito ICI derivante per l’Ente dalle disposizioni legislative e regolamentari in narrativa richiamate al fine di ottenere il corrispondente rimborso, detta dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti interessati, al fine di usufruire dell’agevolazione, entro il 31 marzo di ogni anno;