Estratto del dispositivo della deliberazione n. 50 del 23 febbraio 2006 adottata dalla Giunta Comunale di Perugia in materia di aliquote ICI e detrazioni per l’anno d’imposta 2006.
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- o m i s s i s -
DELIBERA
- di determinare le aliquote dell’imposta ICI che saranno applicate per l’anno 2006, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, nella seguente misura:
Aliquote:
1 - aliquota per l’unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale: 5,00 per mille;
2 - aliquota per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale
alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge 9/12/1998
n. 431: 5,00 per mille;
3 - aliquota per le unità immobiliari destinate catastalmente ad abitazione, non utilizzate dal
dal soggetto passivo o dai suoi familiari e non locate e per le quali non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del-
la legge 9/12/1998 n. 431: 9,00 per mille;
4 - aliquota per i fabbricati inagibili o inabitabili qualora vengano recuperati a fini
abitativi e risultino effettivamente utilizzati come abitazione (aliquota applica-
bile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
5 - aliquota per i fabbricati oggetto di interventi di recupero edilizio esterno
(aliquota applicabile per tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori): 4,00 per mille;
6 - aliquota per gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai precedenti punti
1, 2 , 3, 4 e 5: 7,00 per mille;
- di dare atto che per l’anno 2006 l’aumento della detrazione d’imposta per abitazione principale (art. 8 comma 3 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504) è confermato da € 103,29 a € 140,00, ricorrendo per i contribuenti la seguente condizione:
L’aumento della detrazione per abitazione principale fino a € 140,00 compete per unità immobiliari destinate esclusivamente ad "Abitazione principale" possedute da soggetti il cui reddito imponibile fiscale lordo complessivo dell'anno precedente, riferito all’intero nucleo familiare anagrafico di convivenza, determinato secondo l'art. 8 del testo unico imposte sui redditi, al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni previste dal medesimo testo unico, non risulti superiore ai seguenti limiti:
Per nuclei familiari composti da :
- n. 1 persona : € 14.200,00
- n. 2 persone : € 16.800,00
- n. 3 persone : € 19.400,00
- n. 4 persone : € 22.000,00
- n. 5 persone : € 24.600,00
- oltre n. 5 persone: € 27.200,00
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.