Sono soggetti all'imposta i fabbricati e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile calcolata per come indicato nelle pagine successive, l'aliquota deliberata dal comune per l'anno di imposizione.
L' aliquota in vigore per l'anno 2008 è il 7 per mille
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall' imposta comunale sugli immobili l' unità immobilire adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggettto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo n 504/92 e successive modificazioni nonchè quelle assimilate dal comune con il regolamento ICI fatta eccezione per le unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9.
Ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento I.C.I., sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al secondo grado, purchè vi risiedano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche. Il contribuente è tenuto a comunicare all'ufficio tributi, il verificarsi della concessione in uso gratuito dell'immobile al fine della fruizione della predetta agevolazione e successivamente l'eventuale cessazione della condizione medesima e per tanto anceh tali unità immobiliari per l'anno 2008 sono da ritenersi escluse.