Comune di Passignano sul Trasimeno

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 30.04.2007

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione dell'aliquota per l'anno 2007

1) DI DETERMINARE per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.) come segue:

- per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 5,00 per mille

- per tutti gli altri immobili quali seconde case, negozi, terreni, ecc. nella misura del 7,00 per mille ovvero confermare le aliquote già determinate per l’anno 2006.

2) DI DARE atto che la determinazione delle aliquote come sopra illustrato è giustificata dalla necessità di garantire il pareggio economico-finanziario emergente dallo schema di bilancio di previsione dell’esercizio 2007 in corso di formazione e che stanti le particolari e straordinarie esigenze del bilancio stesso non risulta possibile prescindere da tali determinazioni;

3) DI PUBBLICARE per estratto il presente atto sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 comma 4 D.Lgsl.vo 15.12.1997 n° 446 in conformità alle indicazioni fornite con circolare n° 49/E del 13.02.1999;

4) DI DICHIARARE stante l’urgenza, con successiva e separata votazione resa all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgsl.vo 267/00.

Comune di Passignano sul Trasimeno

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 03.05.2005

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Elevazione della detrazione per l'abitazione di diretto utilizzo per l'anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il titolo 1, capo 1° del D. lgsl. 30.12.92 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

VISTA LA Deliberazione Consiliare N.17 del 31.03.2006 con la quale è stato applicato l’aumento della detrazione I.C.I. fino al limite massimo di euro 233,29 per i nuclei familiari che possiedono solamente l’immobile adibito ad abitazione principale e che si trovano in situazioni economiche svantaggiate rispetto alla generalità;

RICHIAMATO a tal proposito l’art. 8 comma 3 del D.Lgsl. 30.12.92 n. 504 che testualmente recita: " a decorrere dall’anno di imposta 1997 … l’importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale …";

DATO ATTO CHE questa Amministrazione ha inteso predisporre una norma che disciplini in maniera compiuta le agevolazioni sull’I.C.I. della casa di abitazione per i nuclei familiari e le giovani coppie unite in matrimonio a basso reddito;

TENUTO CONTO che allo scopo è stato svolto un lavoro capillare di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, al fine di giungere ad una regolamentazione che tuteli da una parte le situazioni di effettiva necessità , ma garantisca comunque anche la correttezza e la veridicità dei dati forniti dal contribuente;

GIUDICATI estremamente positivi i risultati raggiunti per l’anno 2006 con l’applicazione delle nuove misure agevolative e ritenuto di voler ulteriormente ridistribuire risorse alle categorie effettivamente svantaggiate;

TENUTO CONTO CHE già dal 2006 si è giunti alla firma di un nuovo protocollo di intesa tra Amministrazione e Sindacati che fissa le linee generali della misure agevolative;

RITENUTO pertanto di dover confermare quanto stabilito nell’atto consiliare n. 17 del 31.03.2006 ovvero procedere come segue all’individuazione delle particolari situazioni socio-economiche per un aumento della detrazione in parola, nonché stabilire le modalità per usufruire dei benefici e precisamente:

1) Disposizioni generali:

  1. • Il bene oggetto della detrazione deve essere ubicato in Passignano sul Trasimeno.
  2. • Il valore imponibile del bene oggetto di richiesta di agevolazione più eventuali pertinenze non deve essere superiore ad euro 76.000 e l’immobile non deve essere catastalmente classificato o classificabile nelle categorie:
  3. A1 – Abitazione di tipo signorile

    A7 – Abitazione in villini

    A8 – Abitazione in ville

    A9 – Castelli e palazzi storico/artistici

    • Il nucleo familiare non deve possedere altri immobili in tutto il territorio nazionale, oltre l’abitazione principale e relative pertinenze.

    • Il nucleo familiare deve risiedere demograficamente nel Comune di Passignano sul Trasimeno.

    1. 2) Integrazione per le classi meno abbienti

  4. • Sono ammessi alle agevolazioni i nuclei familiari il cui reddito I.S.E.E. rientra nelle seguenti fasce:
    1. a) reddito I.S.E.E inferiore a euro 6.500,00 (prima fascia)

la ulteriore detrazione spettante è di euro 130,00;

b) reddito I.S.E.E tra 6.501,00 e 8.199,99 (seconda fascia)

la ulteriore detrazione spettante è di euro 90,00

c) reddito I.S.E.E. tra 8.200,00 e 10.200,00 (terza fascia)

la ulteriore detrazione spettante è di euro 65,00;

d) ulteriore detrazione spettante di euro 65,00 per:

d1) pensionato residente nel comune, unico occupante dell’abitazione, ultra sessantacinquenne, con valore I.S.E.E non superiore a euro 11.500;

d2) soggetto il cui nucleo familiare è composto da due persone, entrambe pensionate e residenti nell’abitazione, almeno uno dei due ultra sessantacinquenne, con valore I.S.E.E non superiore a euro 10.500;

d3) soggetto con nucleo familiare numeroso, composto da almeno 5 persone con almeno due figli minorenni, tutti residenti e dimoranti nell’unità immobiliare, con valore I.S.E.E. non superiore a euro 11.500;

d4) soggetto il cui nucleo familiare comprende un invalido al 100% con valore I.S.E.E non superiore a €. 11.500;

Quanto determinato dalle griglie sopra riportate deve intendersi obbligatoriamente riferito all’intero nucleo familiare anagraficamente residente.

  1. 3) Integrazione per le giovani coppie unite in matrimonio
    1. • Il matrimonio deve avere valore legale per l’ordinamento giuridico italiano, ai sensi dell’art. 29 della Costituzione;
    2. • I coniugi non possono essere coniugati da più di tre anni;
    3. • Ambo i coniugi debbono avere età inferiore ai 35 anni;
    4. • Tutti e due i coniugi debbono essere residenti nel comune da almeno 6 mesi;
    5. • I genitori della giovane coppia non devono possedere nel comune altre abitazioni oltre a quella nella quale hanno posto la loro residenza e dimora;
    6. • L’agevolazione compete entro il limite di tre (3) anni, calcolati dalla data di costituzione del nuovo nucleo familiare (acquisizione residenza o matrimonio);
    7. • Il valore I.S.E.E del nucleo familiare non deve superare euro 15.000

    L’ulteriore detrazione spettante è di euro 130,00;

  2. 4) Criteri per l’accoglimento della domanda
    1. • L’applicazione dei benefici di cui sopra è subordinata alla preventiva presentazione da parte dei soggetti interessati di apposita dichiarazione sostitutiva , resa entro la data annualmente stabilita per la presentazione della denuncia dei redditi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ove si attesti di possedere al 30 giugno i requisiti previsti, alla quale deve essere allegata l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità al 30 giugno, rilasciata dagli uffici competenti.
    2. • In ogni caso la presentazione della dichiarazione sostitutiva completa di I.S.E.E. deve avvenire entro il termine ultimo previsto per la presentazione della denuncia I.C.I.
    3. • La certificazione ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione della domanda.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto ed i Regolamenti dell’Ente;

VISTA la proposta da parte del Responsabile dell’Area Competente;

VISTI i pareri favorevoli espressi sul presente atto dal responsabile dell’area economico-finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il verbale relativo alla discussione tenutasi in aula, depositato presso la Segreteria

Comunale;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1) AI SENSI dell’art. 8, 3° comma del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 la detrazione dell’I.C.I. prevista in €. 103,29 è elevata anche per l’anno 2007 fino ad €. 233,29 ricorrendo i presupposti e seguendo le modalità in premessa citati;

2) DI PUBBLICARE l’estratto del presente atto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 comma 4, del D.Lgs. 446/97;

3) DI DICHIARARE , stante l’urgenza, con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00;