- OMISSIS -
D E L I B E R A
1) DI PRENDERE ATTO che ai sensi art. 1 del d.l. 27/05/2008 n. 93 sono esentati dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili:
-i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, con esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9
-una pertinenza del fabbricato adibito ad abitazione principale di cui al punto precedente
-gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta per i quali l’immobile funge da abitazione principale
-una pertinenza degli immobili concessi in uso gratuito di cui al punto precedente;
2) DI DISPORRE che per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e relativa pertinenza, esentati dal pagamento dell’imposta ai sensi del d.l. 93/2008 sopra richiamato, i proprietari o titolari di altro diritto reale dovranno presentare apposita comunicazione al Comune su modelli prestampati reperibili presso l’ufficio Tributi;
3) DI CONFERMARE le vigenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anche per l’anno 2009 nelle seguenti misure:
6 PER MILLE |
Per le per le unità immobiliari di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo |
6 per mille |
Per le abitazioni di categoria A1, A8 e A9 date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale |
6 per mille |
Per una pertinenza dell’abitazione principale di categoria A1, A8 o A9 (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o c/6, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale |
7 per mille |
per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti |
2) DI APPLICARE anche per l'anno 2009 una detrazione di € 130,00 in sostituzione della detrazione di € 103,29, di cui all'art. 8, 2° comma del D.L. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalità:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alla relativa pertinenza, si detraggono € 130,00 anziché € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
a) proprietà di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;
b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a € 56.810,26;
c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati:
n. 1 persona ........................... € 15.493,71
n. 2 persone ........................... € 25.822,84
n. 3 persone ........................... € 30.987,41
n. 4 persone ........................... € 36.151,98
n. 5 persone ........................... € 41.316,55
oltre le 5 persone .................... € 41.316,55+ € 5.164,57 per ciascuna
persona oltre le cinque
I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:
- € 1.807,60 per ogni persona a carico;
- € 2.582,28 ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con
certificazione medica della USL.
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