RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 11/2/2004, con la quale veniva determinata l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2004, e veniva inoltre stabilita la misura della detrazione I.C.I. per abitazioni di diretto utilizzo, per l'anno 2004;
VISTO che si rende necessario procedere alla determinazione della tariffa I.C.I. e della misura della detrazione I.C.I. sulle abitazioni di diretto utilizzo, per l'anno 2005;
VISTO il rapporto istruttorio dell’ufficio interessato;
VISTA la proposta di Bilancio elaborata dalla Giunta Comunale e analizzate le previsioni di entrata e di spesa e rilevata l’esigenza di modificare le aliquote in vigore, nelle seguenti misure:
6 PER MILLE |
Per le per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo |
6 per mille |
Per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale |
6 per mille |
Per una pertinenza dell’abitazione principale (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o c/6, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale |
9 per mille |
per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9/12/1998, n. 431 |
7 per mille |
per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti |
RITENUTO inoltre di confermare la detrazione per abitazione principale estendendola fino alla capienza, anche ad una pertinenza dell’abitazione principale stessa, applicata per l’anno 2005, nella misura di € 129,11 secondo le modalità seguenti:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alla relativa pertinenza, si detraggono € 129,11 , anziché € 103,29, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
a) proprietà di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;
b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a €56.810,26;
c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati:
n. 1 persona ........................... € 15.493,71
n. 2 persone ........................... € 25.822,84
n. 3 persone ........................... € 30.987,41
n. 4 persone ........................... € 36.151,98
n. 5 persone ........................... € 41.316,55
oltre le 5 persone .................... € 41.316,55
€ 5.164,57 per ciascuna persona oltre le cinque.
I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:
- € 1.807,60 per ogni persona a carico;
- € 2.582,28 ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con
certificazione medica della USL.
Con voti unanimi legalmente espressi;
D E L I B E R A
1) DI DETERMINARE le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 nelle seguenti misure:
6 PER MILLE |
Per le per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo |
6 per mille |
Per le abitazioni date in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta entro il primo grado) e costituenti per questi abitazione principale |
6 per mille |
Per una pertinenza dell’abitazione principale (box, garage, cantine) di categoria catastale C/2 o c/6, purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, che appartenga al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la stessa sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale |
9 per mille |
per gli immobili ad uso abitativo non locati per i quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge 9/12/1998, n. 431 |
7 per mille |
per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti precedenti |
2) DI APPLICARE per l'anno 2005 una detrazione di € 129,11 in sostituzione della detrazione di € 103,29, di cui all'art. 8, 2° comma del D.L. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'abitazione principale, secondo le seguenti modalità:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ed alla relativa pertinenza, si detraggono € 129,11 anziché € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali nel caso in cui sussistano i seguenti requisiti:
a) proprietà di un'unica abitazione nell'intero territorio nazionale, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare;
b) valore patrimoniale dell'immobile, inteso come unità immobiliare adibita ad abitazione e relativa autorimessa, quale valore imponibile per l'imposta comunale sugli immobili, inferiore a €56.810,26;
c) reddito complessivo di qualunque natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte a titolo di imposta, del titolare dell'immobile e dei soggetti residenti nella stessa unità immobiliare relativo all'anno di riferimento dell'imposta ovvero all'anno precedente quello in cui si effettua il versamento e la eventuale denuncia, non sia superiore agli importi di seguito indicati:
n. 1 persona ........................... € 15.493,71
n. 2 persone ........................... € 25.822,84
n. 3 persone ........................... € 30.987,41
n. 4 persone ........................... € 36.151,98
n. 5 persone ........................... € 41.316,55
oltre le 5 persone .................... € 41.316,55+ € 5.164,57 per ciascuna
persona oltre le cinque
I sopraindicati livelli di reddito vengono innalzati di:
- € 1.807,60 per ogni persona a carico;
- € 2.582,28 ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente con
certificazione medica della USL.
DI DICHIARARE, previa votazione unanime legalmente espressa, il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n.267/2000.