OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ALIQUOTE  PER L’ANNO 2010.

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE

           

PREMESSO che con D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

EVIDENZIATO

-          che l’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria per l’anno 2002), ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è lo stesso di quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

-          che, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. 296/2006 (finanziaria per il 2007) spetta al Consiglio comunale la determinazione delle aliquote e dell’imposta;

-          che, l’art.1 comma 1 del  D.L. n.93 del 27 maggio 2008, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

-          che, il comma 2 dello stesso articolo ha stabilito che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n.540 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del D.L. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8,A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, comma 2 e 3, del citato decreto n.504 del 1992;

-          che, il comma 3 delle stesso articolo, ha stabilito che l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dall’art.6, comma 3-bis, e dall’art.8, comma 4 del decreto legislativo n.504 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina le fattispecie relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soggetti assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari – IACP. La disposizioni deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’93 del D.P.R. luglio 1977, n.616.

 

CONSIDERATO

-          che l’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662, stabilisce che per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo, si detraggono dall’imposta medesima, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

PRESO ATTO dei fabbisogni finanziari dell’Ente, desumibili dal progetto di bilancio per l’anno 2010;

 

            Tutto ciò premesso,

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267, apposti  sulla proposta di deliberazione, come di seguito integralmente riportati:

-          Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi: Dr. Daniela Bettini: “Favorevole”;

-          Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario: Dr. Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”

 

A voto unanime, espresso nelle forme di legge,

 

DELIBERA

 

1)     di confermare le aliquote dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2010 nelle seguenti misure:

a)     5,8 per mille per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e per gli immobili assimilati alle abitazioni principali di cui all’art. 3 comma 1 e 3  del vigente Regolamento per la disciplina di alcuni aspetti riguardanti l’ICI (approvato con atto del Consiglio n. 157 del 21/12/1998 e successive modificazioni);

b)     7 per mille per gli immobili diversi dai fabbricati di cui al punto precedente;

2)     di confermare, per l'anno 2010, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista pari a Euro 103,29 dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, a Euro 154,94, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)     il reddito complessivo, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione,  non deve superare i seguenti limiti:

·         nucleo familiare con unico componente: Euro 9.296,22;  

·         nucleo familiare con due componenti : Euro 12.911,42;

·         nucleo familiare con più di due componenti: Euro 12.911,42, più ulteriori Euro 2.324,06 per ogni componente eccedente i due;

b)     l'unità immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell’I.C.I., non superiore a Euro 72.303,97;

c)      i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente ICI non debbono essere possessori di ulteriori unità immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente;

3)     di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalità:

a)     i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., alla cui annualità l’agevolazione si riferisce, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei  requisiti sopra indicati;

b)     l'ufficio tributi si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti e provvederà all'applicazione del maggior tributo, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.;

4)     di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;

5)     di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.