Comune di MARSCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 06.02.2007

IL CONSILGIO COMUNALE

DELIBERA

1) di confermare le aliquote dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2007

nelle seguenti misure:

a) 5,8 per mille per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e

per gli immobili assimilati alle abitazioni principali di cui all’art. 3 del vigente

Regolamento per la disciplina di alcuni aspetti riguardanti l’ICI (approvato con atto

del Consiglio n. 157 del 21/12/1998 e successive modificazioni);

b) 7 per mille per gli immobili diversi dai fabbricati di cui al punto precedente;

2) di confermare, per l'anno 2007, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite

ad abitazione principale, prevista pari a Euro 103,29 dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs.

30/12/1992, n. 504, a Euro 154,94, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il reddito complessivo, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di

applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede

la maggiore detrazione, non deve superare i seguenti limiti:

· nucleo familiare con unico componente: Euro 9.296,22;

· nucleo familiare con due componenti : Euro 12.911,42;

· nucleo familiare con più di due componenti: Euro 12.911,42, più ulteriori Euro

2.324,06 per ogni componente eccedente i due;

b) l'unità immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore

imponibile, ai fini dell’I.C.I., non superiore a Euro 72.303,97;

c) i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente ICI non

debbono essere possessori di ulteriori unità immobiliari di tipo abitativo nell'anno di

applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente;

3) di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le

seguenti modalità:

a) i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione,

debbono inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio,

entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I., alla cui annualità

l’agevolazione si riferisce, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia

attestata la sussistenza dei requisiti sopra indicati;

b) l'ufficio tributi si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti

e provvederà all'applicazione del maggior tributo, nonché delle sanzioni e degli

interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti

prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.;

4) di confermare, per l'anno 2007, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite

ad abitazione principale, prevista in Euro 103,29 dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs.

30/12/1992, n. 504, a Euro 154,94, in presenza di alloggi di proprietà degli Istituti per

l’Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione

principale dell’assegnatario. Per beneficiare della menzionata maggiore detrazione gli

istituti predetti debbono presentare all’Ufficio Tributi, entro il mese di giugno, apposita

dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, specificando i

dati identificativi catastali dei singoli immobili e i rispettivi assegnatari;