DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 36   DEL 15.2.2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

           

PREMESSO che con D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

 

EVIDENZIATO

-          che l’art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria per l’anno 2002), ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è lo stesso di quello fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

-          che con Decreto Legge 314 del 30.12.2004, è stato differito al 28 febbraio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali;

-          che, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1992 citato, l’aliquota ordinaria dell’ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille;

 

CONSIDERATO

-          che l’art. 8, comma 2 del D. Lgs. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662, stabilisce che per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo, si detraggono dall’imposta medesima, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

-          che il successivo comma 3 del medesimo art. 8 prevede la facoltà di deliberare un aumento della detrazione di cui sopra da Euro 103,29 fino a Euro 258,23, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale;

-          che si reputa opportuno, al fine di mitigare gli effetti della tassazione nei confronti delle categorie sociali più deboli, confermare le condizioni previste per l’anno 2004 per l’ottenimento del beneficio della maggiore detrazione pari a Euro 154,94;

 

PRESO ATTO dei fabbisogni finanziari dell’Ente, desumibili dal progetto di bilancio per l’anno 2005;

 

 

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267, apposti  sulla proposta di deliberazione, come di seguito integralmente riportati:

-          Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tributi: Dr. Daniela Bettini: “Favorevole”;

-          Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario: Dr. Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;

 

       A voto unanime espresso nelle forme di legge;

 

delibera

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.  36   DEL 15.2.2005

 

 

1)     di confermare le aliquote dell’ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

a)     5,8 per mille per i fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale e per gli immobili assimilati alle abitazioni principali di cui all’art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina di alcuni aspetti riguardanti l’ICI (approvato con atto del Consiglio n. 157 del 21/12/1998 e successive modificazioni);

b)     7 per mille per gli immobili diversi dai fabbricati di cui al punto precedente;

2)     di confermare, per l'anno 2005, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista pari a Euro 103,29 dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, a Euro 154,94, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a)     il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione,  non deve superare i seguenti limiti:

·        nucleo familiare con unico componente: Euro (9.296,22);  

·        nucleo familiare con due componenti : Euro 12.911,42;

·        nucleo familiare con più di due componenti: Euro 12.911,42, più ulteriori Euro 2.324,06 per ogni componente eccedente i due;

b)     l'unità immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell’I.C.I., non superiore a Euro 72.303,97;

c)      i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente ICI non debbono essere possessori di ulteriori unità immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente;

3)     di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalità:

a)     i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza dal beneficio, entro il mese di giugno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei  requisiti sopra indicati;

b)     l'Amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti e provvederà all'applicazione del maggior tributo, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.;

4)     di confermare, per l'anno 2005, la detrazione I.C.I. relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in Euro 103,29 dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, a Euro 154,94, in presenza di alloggi di proprietà degli Istituti per l’Edilizia Residenziale Pubblica regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dell’assegnatario. Per beneficiare della menzionata maggiore detrazione gli istituti predetti debbono presentare all’Ufficio Tributi, entro il mese di giugno, apposita dichiarazione in cui si attesta la sussistenza dei requisiti sopra richiamati, specificando i dati identificativi catastali dei singoli immobili e i rispettivi assegnatari;

5)     di disporre la trasmissione della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;

6)     di dichiarare, sempre a voto unanime,  il presente atto immediatamente eseguibile ai

      sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.