ALIQUOTE
D E L I B E R A
- l’aliquota agevolata del 4,7 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;
- l’aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l’immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;
MAGGIOR DETRAZIONE
D E L I B E R A
1. di accordare per l'anno 2008, in conformità al Regolamento Comunale per l’applicazione dell'ICI, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell'art. 8 del D.Lgs 30.12.1992, n.504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e come, infine, modificato dall'art. 3 del D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito in L. n. 122/97, una maggiore detrazione fino ad € 258,00 dell'Imposta Comunale sugli Immobili, dovuta dalle persone fisiche che possiedono a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere ad una delle seguenti categorie:
a) pensionati;
b) coniuge a carico del pensionato;
c) portatori di handicap e loro parenti ascendenti in linea retta di 1° grado (genitori) solo se conviventi;
d) cassa - integrati e iscritti nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento dell'imposta da almeno un anno;
e) disoccupati che si trovino in tale situazione alla data di scadenza del pagamento
dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di licenziamento individuale o collettivo;
f) minori, orfani di entrambi i genitori senza alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo;
g) mutilati ed invalidi per causa di lavoro, con invalidità certificata ai sensi della normativa vigente, compresa tra il 75% e il 100%, e loro scendenti in linea retta di 1° grado (Genitori) solo se conviventi;
h) invalidi civili e invalidi INPS con invalidità certificata ai sensi della normativa vigente, compresa tra il 75% e il 100%, e loro ascendenti in linea retta di 1° grado (Genitori) solo se conviventi.
- La persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) h) o i familiari conviventi non posseggano a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unità immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell’abitazione;
- Il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l’intero nucleo familiare non sia superiore a:
- € 11.120,00 per un nucleo familiare composto da una persona;
- € 16.680,00 per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare convivente a carico il suddetto limite reddituale di € 16.680,00 è elevato di € 900,00;
- Per la determinazione del limite reddituale si fa riferimento oltre che a tutti i redditi
imponibili fiscali lordi, compreso quello dell’abitazione principale a cui si riferisce la
detrazione in oggetto, anche ai redditi imponibili esenti ed a quelli tassati alla fonte a titolo
d'imposta, percepiti nell'anno 2007 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo, non
concorrono a comporre il reddito di cui in precedenza gli emolumenti percepiti per indennità
di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;
- I contribuenti che intendono usufruire della maggiore detrazione devono presentare presso il Comune, entro l’anno di imposizione, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del d.P.R. 445/2000 da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti;