ALIQUOTE

 

D E L I B E R A

 

  1. di dare atto che per l’anno 2008  è prorogata l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili in vigore nell’anno precedente  nella misura del 7  per mille;
  2. di dare atto che   per l’anno 2008 sono prorogate le seguenti aliquote agevolate:

 

-         l’aliquota agevolata del 4,7 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;

 

-         l’aliquota agevolata del  5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l’immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; 

 

  1. di dare atto, ai sensi e per gli effetti, dalla facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, 2° periodo  della L. 09/01/1998, n. 431, che per l’anno 2008 è prorogata  l’aliquota straordinaria del 9 per mille nei confronti dei proprietari o titolari di altro diritto reale di alloggi non locati. Si intende per “alloggio non locato” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, ad eccezione della cat. “A10”, utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che l’utilizzano come abitazione principale. L’abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione per uso abitativo da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta;

 

  1. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

  1. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 la presente deliberazione ha effetto dal primo gennaio dell’anno in corso;

 

  1. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate sono prorogate   per l’anno 2008 nel  rispetto  della  norma contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.96, n. 437,  convertito con modificazioni in L. 24.10.96 n. 556, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio;

 

  1. di stabilire che la detrazione  per le abitazioni di diretto utilizzo viene fissata in favore dei contribuenti per l’anno 2008 nella misura di Euro 103,30;

 

  1. di prendere atto che l’ulteriore detrazione prevista per l’abitazione principale di cui al comma 2-bis dell’art. 8 comma 5 del D.Lgs n. 504/92, introdotta dall’art. 1, comma 5 della  L. 24/12/2007, n. 241, va a sommarsi a quella risultante dalla detrazione prevista dal comma 2 del D.Lgs n. 504/92

MAGGIOR DETRAZIONE

 

D E L I B E R A

1.      di accordare per l'anno 2008, in conformità al Regolamento Comunale per l’applicazione dell'ICI, ai sensi  e per  gli  effetti  della norma  contenuta nell'art. 8  del D.Lgs 30.12.1992, n.504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23.12.1996, n. 662 e come, infine,  modificato dall'art. 3  del  D.L. 11.03.1997, n. 50, convertito in L. n. 122/97,  una  maggiore detrazione fino ad € 258,00 dell'Imposta Comunale sugli Immobili, dovuta dalle  persone  fisiche  che possiedono  a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale  un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, quando le stesse persone fisiche dimostrino di appartenere ad una delle  seguenti categorie:

a)      pensionati;

b)      coniuge a carico del pensionato;

c)      portatori di handicap  e loro parenti ascendenti in  linea retta di 1° grado (genitori) solo se conviventi;

d)  cassa - integrati e iscritti  nelle liste di mobilità che si trovino in tale situazione alla  data di scadenza del pagamento  dell'imposta da almeno un anno;

e)  disoccupati che si trovino in tale situazione alla  data di scadenza  del  pagamento

    dell'imposta da almeno un anno e che abbiano perso il lavoro a causa di   licenziamento  individuale o collettivo;

f)  minori,  orfani  di  entrambi  i  genitori  senza  alcun reddito, ad esclusione di quello imponibile ai fini IRPEF, relativo all'abitazione principale di diretto utilizzo;

g)      mutilati ed invalidi per causa di lavoro, con invalidità certificata ai sensi della  normativa vigente, compresa tra il 75% e il 100%,  e loro  scendenti in linea retta di 1° grado (Genitori) solo se conviventi;

h)      invalidi civili e invalidi INPS con invalidità certificata ai sensi della normativa vigente, compresa tra il 75% e il 100%, e loro ascendenti in linea retta di 1° grado (Genitori) solo se conviventi.

-           La persona fisica appartenente a una delle categorie di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) h) o i familiari conviventi non posseggano a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, alcun altra unità immobiliare, al di fuori della abitazione principale, per intero o in quota, con esclusione delle pertinenze dell’abitazione;

-           Il reddito complessivo annuo della persona come sopra individuata e dei suoi familiari conviventi, costituenti l’intero nucleo familiare non sia superiore a:

-         € 11.120,00 per un nucleo familiare composto da una persona;

-         € 16.680,00 per un nucleo familiare composto da due persone e per ogni ulteriore familiare convivente a carico il suddetto limite reddituale di € 16.680,00 è elevato di € 900,00;

-         Per  la determinazione del limite reddituale si fa riferimento oltre  che  a tutti i redditi    

      imponibili fiscali lordi, compreso quello dell’abitazione principale a cui si riferisce la 

           detrazione in oggetto, anche ai redditi  imponibili esenti ed  a quelli tassati alla fonte a titolo

            d'imposta, percepiti nell'anno 2007 da tutti i familiari conviventi costituenti l'intero nucleo, non     

            concorrono a comporre il reddito  di cui in precedenza  gli emolumenti percepiti per indennità 

           di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18;

-         I  contribuenti che intendono usufruire  della  maggiore detrazione  devono presentare  presso  il Comune,  entro l’anno di imposizione,  dichiarazione  sostitutiva ai sensi dell’art. 48 del d.P.R.  445/2000 da  cui risulti il possesso dei requisiti richiesti;

 

  1. di  dare  atto che la maggiore detrazione in argomento, nei  limiti  ed  alle condizioni  sopra  indicate, comporterà presuntivamente  un minore  gettito  per  l'anno 2008, quantificabile in   40.000,00 e che di tale minor gettito si tiene conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione per lo stesso anno, al fine di mantenerne l’equilibrio;

 

  1. di prendere atto che  l’ulteriore detrazione prevista per l’abitazione principale, di cui al comma 2 – bis dell’art. 8 del D.Lgs 504/92, introdotta dall’art. 1, comma 5, della Legge 24/12/2007, n. 244, va ad aggiungersi alla maggiore detrazione prevista con il presente atto regolamentare;