Estratto Delibera N. 66 del 28/03/2007 Consiglio Comunale

OGGETTO: Aliquote ICI Anno 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l’art. 1, titolo I, capo I, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, attuativo della delega, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, per gli anni successivi, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Preso atto della disciplina normativa dettata dal suddetto decreto secondo cui:

-         presupposto dell’imposta è il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;

-         sono esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984;

-         l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

 

Visto l’art. 3, commi 48, 52, 53, 54, 55, 56 della L. n. 662 del 23/12/1996, collegata alla legge finanziaria, che introduce notevoli modifiche al D. Lgs. n. 504/92, in particolare:

a)      l’aliquota può essere determinata dal Comune fino a un massimo del 7 per mille, senza alcuna condizione;

b)      l’aliquota può essere diversificata, entro i limiti minimi e massimi, per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

c)      in ogni caso le sopra indicate aliquote diversificate o agevolate possono essere introdotte a condizione che sia mantenuto il gettito dell’imposta dell’anno precedente;

d)      viene data facoltà ai Comuni di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;

 

Visto l’art. 3, comma 149, lett. f, della  L. 23/12/1996, n. 662, con cui veniva conferita la delega anche per integrare la disciplina legislativa dell’ICI;

 

Visto che il legislatore delegato ha adempiuto con l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 alla modifica della disciplina primaria dell’ICI modificando come segue il D. Lgs. n. 504/92:

-         introduzione fra i soggetti passivi dei titolari dei diritti reali di enfiteusi e superficie;

-         assoggettamento all’ICI della locazione finanziaria individuando il soggetto passivo nel locatario;

-         soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5, 2° comma, del D.Lgs n. 504/92 relativo alla rivalutazione delle rendite catastali con D.M. finanze; nello stesso articolo, al comma 3, è aggiunto un periodo con il quale si disciplina  la determinazione del valore del fabbricato in caso di locazione finanziaria;

-         soppressione dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 13 del D.Lgs n. 504/92.

 

Tenuto conto che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione d’imposta la cui misura è pari ad € 103,30;

 

Visto l’art. 2, comma 4, 2° periodo della L. 09/12/98 n. 431, in forza del quale è concesso a questo Comune, in quanto ricompreso nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al D.L. n. 551/88, convertito, con modificazioni, in L.n. 61/89, di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in materia di aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili  (ICI), in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'ICI, entrato in vigore il 1° gennaio 1999, approvato con deliberazione consiliare del 14.12.1998, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs n. 446/97 e da ogni altra disposizione normativa;

 

Vista la deliberazione n. 245 del 28.12.1999 con cui il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento ICI con efficacia dal 01.01.2000;

 

Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 31/03/2003, che ha provveduto alla modifica definitiva, con efficacia dal 01.01.2003 dell’art. 3, comma 7, del regolamento comunale sull’ICI;

 

Visto il comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 con cui è stato differito al 31/03/2007 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali; 

 

Ritenuto per l’anno 2007 di diversificare le aliquote dell’imposta in base alla facoltà concessa dalla  sopracitata normativa e di stabilirne le misure nel rispetto della norma contenuta nell’art.4 del D.L. n. 437/96, convertito in L. n. 556/96, al fine di realizzare un’entrata pari a presumibili €. 5.230.000,00 e mantenere gli equilibri di Bilancio;

 

Visto che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 come modificato dal comma 156, dell’art. 1 della L.n. 296 del 27/12/2006, dispone, a partire dal 01/01/2007,  che le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale;

           

Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli  Enti Locali”;

 

Visti i seguenti pareri favorevoli, che si allegano al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-         in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi;

-         in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1.      di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell’art. 6 del D. Lgs n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’art.3, comma 53, della L. n. 662 del 23.12.1996 e come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 296/06,  l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura del 7  per mille;

  1. di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote agevolate:

 

-         l’aliquota agevolata del 4,7 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;

 

-         l’aliquota agevolata del  5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l’immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale; 

 

  1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti, dalla facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, 2° periodo  della L. 09/01/1998, n. 431, che per l’anno 2007 si applica l’aliquota straordinaria del 9 per mille nei confronti dei proprietari o titolari di altro diritto reale di alloggi non locati. Si intende per “alloggio non locato” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, ad eccezione della cat. “A10”, utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che l’utilizzano come abitazione principale. L’abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione per uso abitativo da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta;

 

  1. di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

 

  1. di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l’anno 2007 nel  rispetto  della  norma contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.96, n. 437,  convertito con modificazioni in L. 24.10.96 n. 556, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio;

 

  1. di stabilire che la detrazione  per le abitazioni di diretto utilizzo viene fissata in favore dei contribuenti per l’anno 2007 nella misura di Euro 103,30;

 

  1. di disporre affinché la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.