Visto l’art. 1, titolo I, capo I, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, attuativo della delega, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, per gli anni successivi, l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
Preso atto della disciplina normativa dettata dal suddetto decreto secondo cui:
- presupposto dell’imposta è il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;
- sono esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984;
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;
Visto l’art. 3, commi 48, 52, 53, 54, 55, 56 della L. n. 662 del 23/12/1996, collegata alla legge finanziaria, che introduce notevoli modifiche al D. Lgs. n. 504/92, in particolare:
a) l’aliquota può essere determinata dal Comune fino a un massimo del 7 per mille, senza alcuna condizione;
b) l’aliquota può essere diversificata, entro i limiti minimi e massimi, per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
c) in ogni caso le sopra indicate aliquote diversificate o agevolate possono essere introdotte a condizione che sia mantenuto il gettito dell’imposta dell’anno precedente;
d) viene data facoltà ai Comuni di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente;
Visto l’art. 3, comma 149, lett. f, della L. 23/12/1996, n. 662, con cui veniva conferita la delega anche per integrare la disciplina legislativa dell’ICI;
Visto che il legislatore delegato ha adempiuto con l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 alla modifica della disciplina primaria dell’ICI modificando come segue il D. Lgs. n. 504/92:
- introduzione fra i soggetti passivi dei titolari dei diritti reali di enfiteusi e superficie;
- assoggettamento all’ICI della locazione finanziaria individuando il soggetto passivo nel locatario;
- soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5, 2° comma, del D.Lgs n. 504/92 relativo alla rivalutazione delle rendite catastali con D.M. finanze; nello stesso articolo, al comma 3, è aggiunto un periodo con il quale si disciplina la determinazione del valore del fabbricato in caso di locazione finanziaria;
- soppressione dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 13 del D.Lgs n. 504/92.
Tenuto conto che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione d’imposta la cui misura è pari ad € 103,30;
Visto l’art. 2, comma 4, 2° periodo della L. 09/12/98 n.
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'ICI, entrato in vigore il 1° gennaio 1999, approvato con deliberazione consiliare del 14.12.1998, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. Lgs n. 446/97 e da ogni altra disposizione normativa;
Vista la deliberazione n. 245 del 28.12.1999 con cui il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento ICI con efficacia dal 01.01.2000;
Vista la deliberazione consiliare n. 59 del 31/03/2003, che ha provveduto alla modifica definitiva, con efficacia dal 01.01.2003 dell’art. 3, comma 7, del regolamento comunale sull’ICI;
Visto il comma 169 della L. 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 con cui è stato differito al 31/03/2007 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali;
Ritenuto per l’anno 2007 di diversificare le aliquote dell’imposta in base alla facoltà concessa dalla sopracitata normativa e di stabilirne le misure nel rispetto della norma contenuta nell’art.4 del D.L. n. 437/96, convertito in L. n. 556/96, al fine di realizzare un’entrata pari a presumibili €. 5.230.000,00 e mantenere gli equilibri di Bilancio;
Visto che l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 come modificato dal comma 156, dell’art. 1 della L.n. 296 del 27/12/2006, dispone, a partire dal 01/01/2007, che le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale;
Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante: “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visti i seguenti pareri favorevoli, che si allegano al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tributi;
- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Ragioneria;
D E L I B E R A
1. di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell’art. 6 del D. Lgs n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni, come sostituito dall’art.3, comma 53, della L. n. 662 del 23.12.1996 e come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 296/06, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura del 7 per mille;
- l’aliquota agevolata del 4,7 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;
- l’aliquota agevolata del 5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l’immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;