Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 14/03/2005

 

Oggetto: Aliquote ICI Anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 23.10.1992, n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la    disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

Visto l’art. 1, titolo I, capo I, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, attuativo della delega, che istituisce, a decorrere dall’anno 1993, per gli anni successivi, l’imposta comunale sugli immobili (ICI);

Preso atto della disciplina normativa dettata dal suddetto decreto secondo cui:

-         Presupposto dell’imposta è il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o di altro diritto reale, di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli;

-         Sono esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27/12/1977, n. 984;

-         L’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso;

Visto l’art. 3, commi 48, 52, 53, 54, 55, 56, della L. n. 662 del 23/12/1996, collegata alla

legge finanziaria, che introduce notevoli modifiche al D. lgs. N. 504/92, in particolare:

a)      l’aliquota può essere determinata dal Comune fino a un massimo del 7 per mille, senza alcuna condizione;

b)      l’aliquota può essere diversificata, entro i limiti minimi e massimi, per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;

c)      in ogni caso le sopra indicate aliquote diversificate o agevolate possono essere introdotte a condizione che sia mantenuto  il gettito dell’imposta dell’anno precedente;

d)      il Comune può determinare l’aliquota da applicare ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione o alienazione di immobili, nella misura minima del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni;

e)      viene data facoltà ai Comuni di considerare, ai fini delle agevolazioni, come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili e non locate, anche se questi acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente.

Visto l’art. 3, comma 149, lett. f, della  L. 23/12/1996, n. 662, con cui veniva conferita la delega anche per integrare la disciplina legislativa dell’ICI.

Visto che il legislatore delegato ha adempiuto con l’art. 58 del D.lgs. 15/12/1997, n. 446 alla modifica della disciplina primaria dell’ICI modificando come segue il D. lgs. N. 504/92:

-         introduzione fra i soggetti passivi dei titolari dei diritti reali di enfiteusi e superficie;

-         assoggettamento all’ICI della locazione finanziaria individuando il soggetto passivo nel locatario;

-         soppressione dell’ultimo periodo dell’art. 5, 2° comma, del D.lgs 504/92 relativo alla rivalutazione delle rendite catastali con D.M. finanze; nello stesso articolo, al comma 3, è aggiunto un periodo con il quale si disciplina  la determinazione del valore del fabbricato in caso di locazione finanziaria;

-         soppressione dell’ultimo periodo del primo comma dell’art. 13 del D.lgs n. 504/92.

 

Tenuto conto che per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è prevista una detrazione d’imposta la cui misura è pari ad € 103,30. Tale detrazione si applica all’imposta dovuta per l’abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in parti uguali in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

Visto l’art.1, comma 5, della L. 27.12.1997, n. 449, che consente ai Comuni, a partire dall’anno 1998, di fissare aliquote agevolate ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti:

-         al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

-         al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

-         alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali;

-         all’utilizzo dei sottotetti

-         che l’aliquota agevolata non può essere goduta trascorsi 3 anni dall’inizio dei lavori;

Visto l’art. 2, comma 4, 2° periodo della L. 09/12/98 n. 431, in forza del quale è concesso a questo Comune, in quanto ricompreso nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al D. L. n. 551/88, convertito, con modificazioni, in L. n. 61/89, di derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in materia di aliquote dell’imposta comunale sugli immobili  (ICI), in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell'ICI, entrato in vigore il 1° gennaio

1999, approvato con deliberazione Consiliare del 14.12.1998, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D. lgs n.446/97 e da ogni altra disposizione normativa;

         Vista la deliberazione n. 245 del 28.12.1999 con cui il Consiglio Comunale ha modificato il regolamento ICI con efficacia dal 01.01.2000;

   Vista la deliberazione consiliare n.59 del 31/03/2003, che ha provveduto alla modifica definitiva, con efficacia dal 01.01.2003 dell’art. 3 comma 7 del regolamento comunale sull’ICI;

Visto l’art. 27 comma 8, della L. 28.12.2001, n. 448 secondo cui il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto, sulla base delle stime effettuate dal Funzionario responsabile del tributo, che ad ogni punto superiore al 4 per mille corrisponde in questo Comune  un gettito approssimativo di Euro 645.571,12;

             Ritenuto per l’anno 2005 di diversificare le aliquote dell’imposta in base  alla facoltà  

concessa dalla  sopracitata normativa e di stabilirne le misure nel rispetto della norma contenuta nell’art.4 del D.L. 437/96,  convertito in L. 556/96, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio;

            Visto il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 recante: “testo unico della legge sull’ordinamento degli  Enti Locali”;

-          Visto il  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi, che si allega al presente atto;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

DELIBERA

 

1.      di stabilire, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell’art.6 del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni e, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della L. n. 662 del 23.12.1996, l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 7  per mille;

2.      di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote agevolate:

- l’aliquota agevolata del 5 per mille in favore delle abitazioni principali e assimilate;

- l’aliquota agevolata del  5,90 per mille in favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale che abbiano concesso in locazione con contratto registrato l’immobile a condizione che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

- l’aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e alienazione di immobili, per un periodo non superiore a tre anni, a condizione che i fabbricati non siano locati;

-         l’aliquota agevolata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, della L. 27.12.97, n.449,  

     del 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti;

 

·                    al recupero delle unità immobiliari inagibili o inabitabili;

·                    al recupero su immobili di interesse artistico e architettonico siti nei centri storici;

·                    alla realizzazione delle autorimesse e posti auto anche pertinenziali;

·                    all’utilizzo dei sottotetti;

 tale aliquota agevolata non può essere goduta trascorsi 3  anni dall’inizio dei lavori;

 

3.      Di stabilire, ai sensi e per gli effetti, dalla facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, 2° periodo  della L. 09/01/1998, n. 431, che per l’anno 2005 si applica l’aliquota straordinaria del 9 per mille nei confronti dei proprietari o titolari di altro diritto reale di alloggi non locati. Si intende per “alloggio non locato” l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale “A”, ad eccezione della cat. “A10”, utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in comodato gratuito a parenti di primo grado in linea retta. L’abitazione si intende non locata quando per la stessa non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta;

4.      Di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5.      Di dare atto che le sopraindicate aliquote diversificate ed agevolate sono introdotte per l’anno 2005 nel  rispetto  della  norma contenuta nell’art. 4, comma 1, del D.L. 8.8.96, n..437,  convertito con modificazioni in L. 24.10.96 n. 556;

6.      Di stabilire che la detrazione  per le abitazioni di diretto  utilizzo viene fissata in favore dei contribuenti per l’anno 2005 nella misura di  Euro 103,30;

7.      Di disporre affinché la presente deliberazione venga pubblicata per estratto nella gazzetta ufficiale;

8.      Di conferire alla presente deliberazione,con votazione separata ed unanime espressa in forma palese, immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.