Oggetto:  SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. – INFORMATIVA.-

 

            Ai fini di una corretta applicazione dell’I.C.I. per l’anno corrente si riporta in estratto il dispositivo dell’atto di Giunta Comunale n. 26 del 22.03.2005, con il quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005:

LA GIUNTA COMUNALE ………… D E L I B E R A

1. DI CONFERMARE  le  aliquote per l’applicazione dell’Imposta   Comunale  sugli Immobili (I.C.I.), istituita con il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, gia applicate nell’anno 2004  nella seguente misura:

  1. Aliquota per fabbricati adibiti dal soggetto passivo ad abitazione principale:              6,00 per mille;
  2. Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed altri immobili, comprese le aree edificabili:    7,00 per mille;

2.  DI  DARE atto che le  riduzioni e  detrazioni  d’imposta sono quelle previste dall’art.8 del  D. Lgs.  n. 504/92,  come  sostituito  dall’art. 3    comma  55    della  Legge n. 662/96;..................................................................................................... (Euro 103,29)

  Si comunica altresì che il C. C. nella seduta del 10.05 u.s. ha  deliberato che  l’art. 6 del Regolamento ICI con decorrenza 01.01.2005 è stato così modificato: Art. 6 - Aliquote d’imposta “

1.        La determinazione delle aliquote, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 30 Dicembre 1992 n. 504,  nonché della detrazione o della riduzione dell’imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, ai sensi art. 8 del D.L.vo 30 Dicembre 1992 n. 504, è disposta dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.

2.       Ai soli  fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considerata abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.

3.       La disposizione di cui precedente comma opera sempre per la parentela in linea retta, mentre, in linea collaterale, è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.

4.       Si considera abitazione principale, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, sia ai fini della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, l'abitazione  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Le agevolazioni di cui al presente articolo si estendono anche alle relative pertinenze, come definite e con le modalità disciplinate dal precedente articolo 5.  

 Si comunica inoltre che Il numero di conto corrente postale è il seguente:               

12234068  intestato a "COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA SERVIZIO TESORERIA I.C.I.”

A partire dall’anno 2001 il pagamento dell’I.C.I. può essere effettuato anche in on-line collegandosi al sitowww.poste.it 

 SI RICORDA INFINE CHE  IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI, DETERMINATO DAL COMUNE CON DELIBERA DI C.C. .N. 2 DEL 25.03.2003, E’ SOGGETTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SECONDO GLI INDICI ISTAT, PER DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DELIBERA.

             Per ogni ulteriore informazione la S.V. potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Giano dell’Umbria (tel. 0742 -931942) mail: settorefinanziario@giano.umbria.it.