Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE I.C.I. – INFORMATIVA.-
Ai fini di una corretta applicazione dell’I.C.I. per l’anno corrente si riporta in estratto il dispositivo dell’atto di Giunta Comunale n. 26 del 22.03.2005, con il quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005:
1. DI CONFERMARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), istituita con il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, gia applicate nell’anno 2004 nella seguente misura:
2. DI DARE atto che le riduzioni e detrazioni d’imposta sono quelle previste dall’art.8 del D. Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 3 – comma 55 – della Legge n. 662/96;..................................................................................................... (Euro 103,29)
Si comunica altresì che il C. C. nella seduta del 10.05 u.s. ha deliberato che l’art. 6 del Regolamento ICI con decorrenza 01.01.2005 è stato così modificato: Art. 6 - “Aliquote d’imposta “
1. La determinazione delle aliquote, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo 30 Dicembre 1992 n. 504, nonché della detrazione o della riduzione dell’imposta relativa ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, ai sensi art. 8 del D.L.vo 30 Dicembre 1992 n. 504, è disposta dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio.
2. Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, si considerata abitazione principale anche quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza ai fini anagrafici.
3. La disposizione di cui precedente comma opera sempre per la parentela in linea retta, mentre, in linea collaterale, è limitata all'ipotesi di parentela entro il quarto grado.
4. Si considera abitazione principale, sia ai fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, se deliberata, sia ai fini della detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Le agevolazioni di cui al presente articolo si estendono anche alle relative pertinenze, come definite e con le modalità disciplinate dal precedente articolo 5.
Si comunica inoltre che Il numero di conto corrente postale è il seguente:
12234068 intestato a "COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA SERVIZIO TESORERIA I.C.I.”
A partire dall’anno 2001 il pagamento dell’I.C.I. può essere effettuato anche in on-line collegandosi al sito “www.poste.it”
SI RICORDA INFINE CHE IL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI, DETERMINATO DAL COMUNE CON DELIBERA DI C.C. .N. 2 DEL 25.03.2003, E’ SOGGETTO ALLA RIVALUTAZIONE MONETARIA SECONDO GLI INDICI ISTAT, PER DISPOSIZIONE DELLA MEDESIMA DELIBERA.
Per ogni ulteriore informazione la S.V. potrà rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Giano dell’Umbria (tel. 0742 -931942) mail: settorefinanziario@giano.umbria.it.