IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE 2011

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.28/2011

ALIQUOTE 2011

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci

di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari aventi categorie

catastali assoggettabili ad imposta, direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze

con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che

non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale. Il pagamento è dovuto soltanto

qualora non si ricada nell’esenzione prevista per l’abitazione principale di cui al decreto-legge

n.93/2008 come convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n.126;

 

b) aliquota del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni aventi

categorie catastali assoggettabili ad imposta, concesse in uso gratuito ai figli, ai genitori, ai nipoti fino al

primo grado, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze. Il pagamento

è dovuto soltanto qualora non si ricada nell’esenzione prevista per l’equiparazione ad abitazione

principale di cui al decreto-legge n.93/2008 come convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio

2008, n.126;

 

c) aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari aventi categorie catastali assoggettabili ad imposta,

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituiti

di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a

titolo oneroso. Il pagamento è dovuto soltanto qualora non si ricada nell’esenzione prevista per

l’equiparazione ad abitazione principale di cui al decreto-legge n.93/2008 come convertito, con

modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n.126;

 

d) aliquota del 5,8 per mille da applicare alle abitazioni locate;

 

e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;

 

f) aliquota del 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

 

g) aliquota ordinaria del 6,1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti

precedenti.

 

E’ stabilito che, relativamente agli immobili di cui ai punti b), c), e d) ai fini dell’applicazione dell’aliquota

agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, al Comune di Foligno -

Area Servizi Finanziari - Servizio I.C.I. e Funzioni Catastali, direttamente o a mezzo raccomandata con

avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata di pagamento, nella forma

dell’autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria

responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto.

L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere

controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla

legge. I contribuenti che hanno già presentato analoga dichiarazione per usufruire dell’aliquota ridotta nel

corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2011, sempre che non siano intervenute

variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

 

E’ determinata in € 118,79= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,

secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge

n. 662/1996. Ciò qualora non si ricada nell’esenzione stabilita per la cosiddetta “abitazione principale”