IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE 2011
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.28/2011
ALIQUOTE 2011
a)
aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei socidi cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari aventi categorie
catastali assoggettabili ad imposta, direttamente adibite ad
abitazione principale e relative pertinenzecon possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che
non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
Il pagamento è dovuto soltantoqualora non si ricada nell’esenzione prevista per l’abitazione principale di cui al decreto-legge
n.93/2008 come convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n.126;
b)
aliquota del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni aventicategorie catastali assoggettabili ad imposta, concesse in uso gratuito ai figli, ai genitori, ai nipoti fino al
primo grado, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze.
Il pagamentoè dovuto soltanto qualora non si ricada nell’esenzione prevista per l’equiparazione ad abitazione
principale di cui al decreto-legge n.93/2008 come convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio
2008, n.126;
c)
aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari aventi categorie catastali assoggettabili ad imposta,possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituiti
di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a
titolo oneroso.
Il pagamento è dovuto soltanto qualora non si ricada nell’esenzione prevista perl’equiparazione ad abitazione principale di cui al decreto-legge n.93/2008 come convertito, con
modifiche, nella legge 24 luglio 2008, n.126;
d)
aliquota del 5,8 per mille da applicare alle abitazioni locate;
e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
f) aliquota del 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili;
g) aliquota ordinaria del 6,1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti
precedenti.
E’ stabilito che, relativamente agli immobili di cui ai punti b), c), e d) ai fini dell’applicazione dell’aliquota
agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, al Comune di Foligno -
Area Servizi Finanziari - Servizio I.C.I. e Funzioni Catastali, direttamente o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata di pagamento, nella forma
dell’autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria
responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto.
L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere
controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla
legge. I contribuenti che hanno già presentato analoga dichiarazione per usufruire dell’aliquota ridotta nel
corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2011, sempre che non siano intervenute
variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.
E’ determinata in € 118,79= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione,
secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge
n. 662/1996. Ciò qualora non si ricada nell’esenzione stabilita per la cosiddetta “abitazione principale”