PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE 2009

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.14 DELL’11.03.2009

  1. aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari aventi categorie catastali assoggettabili ad imposta, direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale;
  2. aliquota del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni aventi categorie catastali assoggettabili ad imposta, concesse in uso gratuito ai figli, ai genitori, ai nipoti fino al primo grado, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze;
  3. aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari aventi categorie catastali assoggettabili ad imposta, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituiti di Ricovero o Sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;
  4. aliquota del 5,8 per mille da applicare alle abitazioni locate;
  5. aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;
  6. aliquota del 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

g) aliquota ordinaria del 6,1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti precedenti.

E’ stabilito che, relativamente agli immobili di cui ai punti b), c), e d) ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, al Comune di Foligno - Area Servizi Finanziari - Servizio I.C.I. e Funzioni Catastali, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata di pagamento, nella forma dell’autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi - sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire del beneficio suddetto. L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dalla legge. I contribuenti che hanno già presentato analoga dichiarazione per usufruire dell’aliquota ridotta nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel 2008, sempre che non siano intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

E’ determinata in € 118,79= la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come sostituito dalla Legge n. 662/1996.