CITTÀ DI FOLIGNO

delibera n. 16 del 27/02/2007 avente ad oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ANNO 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DELIBERA

1. di determinare per l’anno 2007 le aliquote ICI da applicare nel Comune di Foligno, per le motivazioni

descritte in premessa, nelle seguenti misure:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, sulle unità immobiliari

direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di detrarre

dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato

capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale;

b) aliquota del 5,5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi per le abitazioni concesse

in uso gratuito ai figli, ai genitori, ai nipoti, alle sorelle ed ai fratelli adibite ad abitazioni

principali e relative pertinenze;

c) aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituiti di Ricovero o Sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso;

d) aliquota del 5,8 per mille da applicare alle abitazioni locate;

e) aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate;

f) aliquota del 7 per mille da applicare alle aree fabbricabili;

g) aliquota ordinaria del 6,1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili non indicati nei punti

precedenti;

2. di stabilire che, relativamente agli immobili di cui ai punti b, c, e d ai fini dell’applicazione dell’aliquota

agevolata, i soggetti che intenderanno usufruirne dovranno inviare apposita richiesta, al Comune di

Foligno – Area Servizi Finanziari – Servizio Tributi Finanza e Partecipazioni, direttamente o a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine massimo della scadenza della seconda rata di

pagamento, nella forma dell’autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e

specifichi – sotto la propria responsabilità - il possesso di ogni singolo requisito previsto per usufruire

del beneficio suddetto. L’Amministrazione si riserva di richiedere la documentazione comprovante

quanto dichiarato e di svolgere controlli sulla sua veridicità. Nel caso di dichiarazione infedele verranno

applicate le sanzioni previste dalla legge. I contribuenti che hanno già presentato analoga dichiarazione

per usufruire dell’aliquota ridotta nel corso degli anni precedenti, sono esonerati dallo stesso onere nel

2007, sempre che non siano intervenute variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

3. di determinare in € 118,79 la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae

tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, così come

sostituito dalla Legge n. 662/1996.