Estratto del dispositivo della deliberazione n. 20 del 06/02/2006 adottata dalla Giunta Comunale di Città di Castello in materia di aliquote ICI e detrazioni per l'anno di imposta 2006.

 

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-omissis-

 

 

Delibera

 

a)      di stabilire per l’anno 2006 le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

1.      Aliquota, ridotta, abitazione principale 5,75 per mille;

2.      Aliquota, ridotta, pari al 5,75 per mille a favore di soggetti che concedono l’immobile in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado con nucleo di famiglia composto da due componenti, con contratto regolarmente registrato;

3.      Aliquota, ridotta, pari al 4 per mille per i fabbricati appartenenti alle  categorie catastali A6, A5, A4, A3 aventi consistenza vani non superiore a 5 vani e C6 adibiti dal soggetto passivo rispettivamente ad abitazione principale e pertinenza dell’abitazione principale e ubicati nel centro storico entro le mura;

4.      Aliquota del 9 per mille per i fabbricati - qualunque destinazione abitativa - non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. n. 431/98) e comunque non ceduti ad uso gratuito pertanto vuoti;

5.      Aliquota ordinaria 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi dai fabbricati di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4;

 

b)      di lasciare invariata la detrazione sull’abitazione principale fissata a € 130,15 (centotrentaeuro/15) ;

 

c)      di dare atto che la disposizione contenuta nella deliberazione n. 61 del 01/03/2004 relativamente all’applicazione dell’aliquota del 9 per mille ”agli immobili non locati e comunque non ceduti ad uso gratuito, pertanto vuoti”, è la seguente:

·        si esclude l’applicazione di tale aliquota ai fabbricati che risultano utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare come immobili tenuti a disposizione, cioè seconde case o residenze secondarie, le quali essendo destinate ad un uso diretto, ancorché saltuario, non possono essere considerate inutilizzate e quindi non locate nel senso voluto dal legislatore;

·        poiché peraltro l’utilizzabilità di un immobile ad uso abitativo può desumersi dalla vigenza di contratti di utenze di servizi pubblici essenziali (quali in primo luogo l’energia elettrica), tale aliquota può intendersi pertanto applicabile ai fabbricati adibiti ad uso abitativo non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni), che siano di fatto inutilizzati o inutilizzabili, ovvero siano privi di allacciamenti alla rete di energia elettrica o alla rete di acqua o gas pubblico o privato;

d)      di specificare pertanto l’applicazione dell’aliquota al 9 per mille, di cui alla lett. a), punto 4, ai fabbricati adibiti ad uso abitativo non locati (per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni), che siano di fatto inutilizzati e vuoti, ovvero siano privi di allacciamenti alla rete di energia elettrica o alla rete di acqua o gas pubblico o privato;