DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 15 MARZO 2005
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
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OGGETTO:
ICI ESERCIZIO 2005 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ED IMPORTO DETRAZIONE SPETTANTE PER L'ABITAZIONE DI DIRETTO UTILIZZO
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, con il quale è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli enti locali territoriali;
Visto il D.L. 30.12.1992, n. 504, emanato per l’attuazione della delega predetta;
Visto il Capo I del Decreto che istituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l’applicazione e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.42 comma 2 lett. f del D. Lgs. 267/2000;
Visto che l’approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1 D. Lgs. 446/97 come modificato dall’art. 6 D. Legs. n. 56/1998);
Visto l’art. 53, comma 16 legge 23/12/2000 n.388, sostituito nel testo dall’art.27 comma 16 legge 448/2001, coordinato con l’art. 1 del decreto legge n. 314 del 30/12/2004 conv. con modificazioni con legge n. 26 del 1 marzo 2005 con cui è stato differito al 31.03.2005 il termine per deliberare le tariffe, le aliquote e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi per i servizi locali, valide a partire dal 1/1/2005, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo 504/92, come sostituito con l’art. 3, comma 53 della legge 662/96, il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tali limiti con riferimenti ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;
Visto inoltre
- che la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1998 in Euro 103,29;
- che tale detrazione può essere elevata fino ad un massimo di Euro 258,228 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e che detta facoltà può essere esercitata anche solo con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
- che i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine di legge, si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
Visto il Regolamento in materia di ICI approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 12.02.1999, ai sensi degli art. 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, come modificato con la deliberazione consiliare n. 25 del 29/03/2004;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 46 del 27/02/2004 con la quale erano state approvate le aliquote per l’anno 2004 in base alle quali si è determinato un gettito accertato ad oggi di € 2.338.000,00 per l’anno 2004 ;
Considerato che secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005, al fine di conseguire l’equilibrio della gestione corrente dello stesso, in relazione ai seguenti aspetti:
- accantonamento di risorse per coprire le maggiori spese del personale in previsione del rinnovo del contratto C.N.L. per quanto riguarda la parte economica;
- necessità di mantenere il livello dei servizi resi;
- particolare situazione economica e sociale nel territorio comunale;
- aumento dei costi consolidati di gestione legati al tasso di inflazione;
- copertura di parte dei maggiori oneri finanziari determinati dai nuovi mutui in ammortamento contratti nel 2004,
si rende necessario, nell’ambito della manovra complessiva e tenendo conto degli aumenti derivanti storicamente dall’ampliamento della base imponibile e dall’effetto provocato sul gettito per aree fabbricabili dell’attività di recupero dell’evasione, che determinerà presuntivamente un incremento del gettito complessivo del tributo di Euro 72.000,00 mantenere invariate le aliquote vigenti;
Visto infine l’art.8 del decreto 507/92 che disciplina le riduzioni e le detrazioni d’imposta, sostituito da ultimo con l’art.3, comma 55 della legge 662/96, integrato con l’art.3 del D.L. n.50 dell’11.3.1997;
Considerata la presenza nel territorio comunale di nuclei familiari composti unicamente da soggetti percepenti redditi di sola pensione, i quali abitano unità immobiliari costituite da numerosi vani a causa anche dei criteri di costruzione un tempo seguiti e per le quali si ricavano, spesso, basi imponibili elevate, che rendono pesante l’imposta per tali soggetti;
Ritenuto di dover agevolare la suddetta categoria di soggetti passivi come già fatto per gli anni di imposta precedenti graduando l’intervento in relazione all’ammontare del loro reddito percepito e mantenendo inalterati i limiti di reddito individuati per l‘anno 2004;
Vista la sentenza Consiglio di Stato Sez. V n.485 del 10.02.2004 che ha stabilito che l’aliquota ICI per tutti gli immobili che non costituiscono abitazione principale deve essere unica;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabile, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota che sarà applicata in questo Comune nella seguente misura:
- Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze ( limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza e purchè accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7): 5,6 °/
oo- Aliquota per aree fabbricabili e tutti gli altri immobili: 7 °/
oo- Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale di anziani e disabili - art. 4 comma 1 Legge 556/96: 5,6 °/
oo- Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze limitatamente ad un solo immobile destinato a pertinenza e purchè accatastato in categoria C/2, C/6 o C/7 concessi dal proprietario in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori e figli) a condizione che il familiare beneficiario abbia la propria residenza anagrafica presso l’immobile oggetto del beneficiario ed effettivamente vi dimori. (L’AGEVOLAZIONE E’ A SEGUITO DI DICHIARAZIONE SU APPOSITO MODULO A DISPOSIZIONE PRESSO IL COMUNE DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE LA DATA DI SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL SALDO ) Coloro che hanno già presentato la dichiarazione per gli anni precedenti ed in seguito non hanno subito variazioni sono esonerati da questo adempimento: 5,6°/oo
2)
- Di elevare per l'anno 2005 la detrazione concessa per l'I.C.I. dovuta sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalità:a) elevazione da Euro 103,291 a Euro 155,00 da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari come risultante all’1.01.2005 i cui componenti abbiano percepito, in relazione all’anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 5.950,00:
- redditi di pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dal calcolo le pensioni di invalidità civile, di guerra, le rendite INAIL, gli assegni di accompagnamento d’invalido civile;
- reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richiede la riduzione dell'imposta e dalla sua pertinenza (box, garage, cantina) ancorchè accatastata autonomamente;
- redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione a fini IRPEF.
b) elevazione da Euro 103,29 a Euro 130,00, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a Euro 10.780,00.
c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune.
d) specificare che, ai sensi dell’applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;
e) di portare a conoscenza di tali agevolazioni tutti i soggetti interessati nei modi opportuni.
3) di incaricare il funzionario Responsabile della gestione del tributo di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2005, insieme con la copia del presente atto, al concessionario della riscossione in conformità al secondo comma dell’art. 18 del Decreto legislativo 504/92 richiamato in narrativa;
4) di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale la presente delibera per estratto;
5) di dare atto che la determinazione delle aliquote di cui al punto 1) è giustificata dalla necessità di garantire il fabbisogno economico finanziario predeterminato ed emergente alla data di approvazione dello schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2005;
Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.