- 6,5 (seivirgolacinque) per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze;

- 7 (sette) per mille per le seconde abitazioni ed altri fabbricati;

- 4 (quattro) per mille per i punti b) e c) che seguono.

 

- € 103,30, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs n. 504/1992, per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;

- è prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,30 e con gli stessi meccanismi, un'ulteriore detrazione di € 52,00, per tutti i seguenti casi:

a)-unità immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuenti pensionati ultra sessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio nucleo familiare, con un reddito imponibile fiscale lordo complessivo riferito all'intero nucleo familiare di convivenza, come risultante ai fini IRPEF, inferiore ad € 7.000,00 nel caso di persona sola e ad  € 14.000,00 nel caso di nuclei formati da più persone;

b)-giovani coppie che prendono la residenza anagrafica sul territorio comunale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2008 e la mantengano per almeno 5 anni, la cui età anagrafica complessiva non superi i 65 anni;

c)-soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un invalido civile di età compresa tra i 18 e i 65 anni con invalidità certificata al 100% o minorenne diversamente abile a cui sia stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, che nel corso del periodo d'imposta precedente all'anno d'imposizione abbiano conseguito un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo, come definito ai fini dell'imposte dirette dall'art. 8 del D.P.R. 917/86 non superiore ai limiti fissati annualmente con la deliberazione prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 504/92;