PREMESSO che l' I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

CHE l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, come modificato dall' art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n° 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

CHE, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio preventivo;

CHE ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTO l'art. 1 comma 155 della legge 23.12.2005 n. 266 con il quale viene differito al 31.03.2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 e quindi di tutti gli atti che vi fanno riferimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 

D E L I B E R A

1-di confermare, per l'anno 2006 l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze:

"ART. 5 del Regolamento I.C.I.

a- per ogni abitazione principale si avrà diritto alla assimilazione di una sola pertinenza di cat.C6 scelta dal contribuente.

b-per avere diritto alla assimilazione la pertinenza dovrà essere funzionalmente e durevolmente a servizio dell'abitazione principale e dovrà essere utilizzata direttamente dal proprietario dell'abitazione principale o titolare di diritto reale di godimento.

c- resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze assimilate, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale".

2) di confermare, per l'anno 2006, nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni ed altri fabbricati;

3) di stabilire per l'anno 2006 le seguenti detrazioni per l'abitazione principale:

- €. 103,30, ai sensi dell'art. 8, comma , del D.Lgs n.504/1992, per tutti i contribuenti titolari di abitazione principale;

- è prevista, in aggiunta alla detrazione di € 103,30 e con gli stessi meccanismi, un‘ ulteriore detrazione di €. 52,00, esclusivamente per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di contribuenti pensionati ultrasessantacinquenni, soggetti passivi I.C.I, aventi il proprio nucleo familiare, con un reddito imponibile fiscale lordo complessivo riferito all’intero nucleo familiare di convivenza, come risultante ai fini IRPEF, inferiore a €. 7.000,00 nel caso di persona sola e a €. 14.000,00 nel caso di nuclei formati da più persone;

Il beneficio della ulteriore detrazione di €. 52,00 compete a domanda dell’interessato da redigersi, su apposito modulo(Alleg.A) in distribuzione presso l’ ufficio tributi, entro il 30 giugno 2006 per usufruire dell’ulteriore detrazione già in occasione del versamento della prima rata ovvero entro il 30 Novembre 2006 per poterne usufruire in occasione del versamento a saldo;

4- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - comma 4 - D.L. 18.08.2000, n.267.-