LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

ai sensi dell'art. 49 del D. Leg. 18.08.2000 n° 267;

Il Responsabile del servizio interessato, Rag. Rocchi Palma, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

Favorevole [x] Negativo [ ]

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Sforna Enrico, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente impegno di spesa o diminuzione d'entrata, ha espresso parere:

Favorevole [x ] Negativo [ ]

PREMESSO che l' I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

CHE l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, come modificato dall' art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n° 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

CHE, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema del bilancio preventivo;

CHE ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, compete al Consiglio Comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno con il quale vengono prorogati al 31.03.2005 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2005 e quindi di tutti gli atti che vi fanno riferimento;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario e di ragioneria;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 

D E L I B E R A

 

-di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota del 5 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le abitazioni principali e loro pertinenze e nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per le seconde abitazioni ed altri fabbricati, per i motivi di cui in premessa;

- di confermare, altresì, la detrazione dell'imposta da € 103,30 a € 258,23 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, così come individuate con atto C.C. n. 29 del 29.4.1998 e riconfermate, per il 1999, con il successivo atto Consiliare n. 11 del 25.3.1999, qui di seguito riportate:

- ANZIANI: di età superiore a 65 anni che possiedono un'unica abitazione e che abbiano un reddito imponibile ai fini IRPEF, al netto di quelle derivanti dall'abitazione stessa, non superiore ad € 4.648,11, e per il nucleo familiare formato da 2 persone (di cui una ultrasessantacinquenne) di € 8.263,31 al netto come sopra.

- NUCLEI FAMILIARI: di quattro o più persone, che possiedono un'unica unità immobiliare, con un reddito complessivo ai fini dell'IRPEF che derivi esclusivamente dai redditi di lavoro dipendente non superiore a € 10.329,14.

Condizione principale è la titolarietà di una sola casa.