a) Aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall'art. 6, comma 2, del
Regolamento Comunale ICI:
5 per mille;b) Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della Legge 09/12/1998, n. 431:
4 per mille;c) Aliquota per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale B, alle categorie catastali
C/1-C/3-C/4-C/5 ed alle categorie C/2-C/6-C/7 che non siano, quest'ultime, adibite a pertinenza
di abitazioni:
6 per milled) Aliquota per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al
recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1 comma 5 Legge 449/97):
4 permille
;e) Aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla
lettera d) (aliquota ordinaria):
7 per mille.2) Di confermare anche per l'anno 2009 delle seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di
cui al punto 1):
- L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unità immobiliari
destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione,
delle unità immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall'art. 6,
comma 2, del vigente Reg. Comunale ICI viene effettuata alle seguenti condizioni:- che il comodatario
sia residente nell'unità immobiliare ricevuta in uso gratuito;- che il soggetto passivo provveda a
consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
concessione in uso gratuito dell'unità immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla
lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione
dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si
verificano.
- I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera b) del precedente punto 1)
sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli
accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98, regolarmente registrato a norma di legge o
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del DPR 445/00.
- Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera d) del precedente punto 1), i contribuenti
sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità
dell'immobile nonchè l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
3) Di stabilire anche per l'anno 2009, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 bis del vigente regolamento
comunale per la disciplina dell'ICI, la misura maggiorata della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale spettante ai soggetti in particolare situazione di disagio economicosociale,
in € 155,00 (centocinquantacinque/00), e di fissare i seguenti limiti massimi di reddito
complessivo annuo del nucleo familiare, come definito ai fini delle imposte dirette, conseguito
nell'anno di imposta 2008, graduati in base alla numerosità dello stesso, ai fini dell'individuazione dei
soggetti passivi aventi diritto:
Nucleo Familiare Reddito Complessivo (Euro)
1 componente 9.297,00
2 componenti 15.494,00
3 componenti 18.076,00
4 componenti 20.659,00
5 componenti 23.241,00
Per ogni componente in più rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5
componenti 2.583,00.
Comune di Corciano - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26-02-2009