a) Aliquota per l'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall'art. 6, comma 2, del
Regolamento Comunale ICI: 5 per mille;
b) Aliquota per le unit� immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a
titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2
della Legge 09/12/1998, n. 431: 4 per mille;
c) Aliquota per le unit� immobiliari appartenenti alla categoria catastale B, alle categorie catastali
C/1-C/3-C/4-C/5 ed alle categorie C/2-C/6-C/7 che non siano, quest'ultime, adibite a pertinenza
di abitazioni: 6 per mille
d) Aliquota per le unit� immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al
recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1 comma 5 Legge 449/97): 4 per
mille;
e) Aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla
lettera d) (aliquota ordinaria): 7 per mille.
2) Di confermare anche per l'anno 2009 delle seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di
cui al punto 1):
- L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unit� immobiliari
destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione,
delle unit� immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall'art. 6,
comma 2, del vigente Reg. Comunale ICI viene effettuata alle seguenti condizioni:- che il comodatario
sia residente nell'unit� immobiliare ricevuta in uso gratuito;- che il soggetto passivo provveda a
consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la
concessione in uso gratuito dell'unit� immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla
lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione
dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si
verificano.
- I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera b) del precedente punto 1)
sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli
accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98, regolarmente registrato a norma di legge o
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del DPR 445/00.
- Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera d) del precedente punto 1), i contribuenti
sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilit� o inabitabilit�
dell'immobile nonch� l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.
3) Di stabilire anche per l'anno 2009, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 bis del vigente regolamento
comunale per la disciplina dell'ICI, la misura maggiorata della detrazione I.C.I. per le unit� immobiliari
adibite ad abitazione principale spettante ai soggetti in particolare situazione di disagio economicosociale,
in � 155,00 (centocinquantacinque/00), e di fissare i seguenti limiti massimi di reddito
complessivo annuo del nucleo familiare, come definito ai fini delle imposte dirette, conseguito
nell'anno di imposta 2008, graduati in base alla numerosit� dello stesso, ai fini dell'individuazione dei
soggetti passivi aventi diritto:
Nucleo Familiare Reddito Complessivo (Euro)
1 componente 9.297,00
2 componenti 15.494,00
3 componenti 18.076,00
4 componenti 20.659,00
5 componenti 23.241,00
Per ogni componente in pi� rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5
componenti 2.583,00.
Comune di Corciano - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26-02-2009