PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

a) Aliquota per l'unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le

abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall'art. 6, comma 2, del

Regolamento Comunale ICI: 5 per mille;

b) Aliquota per le unità  immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a

titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2

della Legge 09/12/1998, n. 431: 4 per mille;

c) Aliquota per le unità  immobiliari appartenenti alla categoria catastale B, alle categorie catastali

C/1-C/3-C/4-C/5 ed alle categorie C/2-C/6-C/7 che non siano, quest'ultime, adibite a pertinenza

di abitazioni: 6 per mille

d) Aliquota per le unità  immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al

recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1 comma 5 Legge 449/97): 4 per

mille;

e) Aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla

lettera d) (aliquota ordinaria): 7 per mille.

2) Di confermare anche per l'anno 2009 delle seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di

cui al punto 1):

- L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unità  immobiliari

destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione,

delle unità  immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall'art. 6,

comma 2, del vigente Reg. Comunale ICI viene effettuata alle seguenti condizioni:- che il comodatario

sia residente nell'unità  immobiliare ricevuta in uso gratuito;- che il soggetto passivo provveda a

consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la

concessione in uso gratuito dell'unità  immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla

lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati. Resta fermo che l'applicazione

dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si

verificano.

- I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera b) del precedente punto 1)

sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli

accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98, regolarmente registrato a norma di legge o

apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi del DPR 445/00.

- Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera d) del precedente punto 1), i contribuenti

sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilità  o inabitabilità 

dell'immobile nonchè l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva.

3) Di stabilire anche per l'anno 2009, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 bis del vigente regolamento

comunale per la disciplina dell'ICI, la misura maggiorata della detrazione I.C.I. per le unità  immobiliari

adibite ad abitazione principale spettante ai soggetti in particolare situazione di disagio economicosociale,

in € 155,00 (centocinquantacinque/00), e di fissare i seguenti limiti massimi di reddito

complessivo annuo del nucleo familiare, come definito ai fini delle imposte dirette, conseguito

nell'anno di imposta 2008, graduati in base alla numerosità  dello stesso, ai fini dell'individuazione dei

soggetti passivi aventi diritto:

Nucleo Familiare Reddito Complessivo (Euro)

1 componente 9.297,00

2 componenti 15.494,00

3 componenti 18.076,00

4 componenti 20.659,00

5 componenti 23.241,00

Per ogni componente in più rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5

componenti  2.583,00.

Comune di Corciano - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26-02-2009