COMUNE DI CORCIANO

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

N.  37 DEL 03-03-05

 

 

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RELATIVE DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.

 

 

...

Omissis

LA GIUNTA COMUNALE

 

...

Omissis

 

 

 

CON VOTI unanimi resi in forma palese,

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1) Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005, ai sensi  dell’art. 6 del D.Lgs 504/92, nelle seguenti misure:

 

a)      Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti come individuati dall’art. 6, comma 2, del Regolamento Comunale ICI: 5,5 per mille;

 

b)      Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo concesse dal soggetto passivo in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 09/12/1998, n. 431: 4 per mille;

 

c)      Aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo (categorie catastali da A/1 ad A/9) diverse da quelle di cui ai punti a) e b): 7 per mille;

 

d)      Aliquota per le aree fabbricabili: 7 per mille;

 

e)      Aliquota per gli immobili appartenenti alle categorie catastali del gruppo D e alla categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati): 7 per mille;

 

f)        Aliquota per le unità immobiliari inagibili o inabitabili oggetto di interventi finalizzati al recupero, limitatamente a 3 anni dall'inizio dei lavori (Art. 1 comma 5 Legge 449/97): 4 per mille;

 

g)      Aliquota per le unità immobiliari diverse da quelle di cui ai precedenti punti dalla lettera a) alla lettera f) – aliquota ordinaria: 6 per mille.

 

 

 

2) Di stabilire, altresì, le seguenti condizioni per l'applicazione delle aliquote di cui al punto 1):

 

-        L'equiparazione, ai fini della sola applicazione dell'aliquota agevolata riservata alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale con esclusione del riconoscimento anche del diritto alla detrazione, delle unità immobiliari abitative concesse ad uso gratuito ai parenti, come individuati dall’art. 6, comma 2, del vigente Reg. Comunale ICI viene effettuata alle seguenti condizioni:

 

-        che il comodatario sia residente nell'unità immobiliare ricevuta in uso gratuito;

 

-        che il soggetto passivo provveda a consegnare all'ufficio tributi del Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la concessione in uso gratuito dell'unità immobiliare per la quale si applica l'aliquota agevolata di cui alla lettera a) del precedente punto 1) a favore dei soggetti ivi indicati.

 

-        Resta fermo che l'applicazione dell'aliquota ridotta compete solo per il periodo dell'anno in cui tutte le condizioni sopra indicate si verificano. 

 

-        I soggetti passivi che beneficiano dell'aliquota ridotta di cui alla lettera b) del precedente punto 1) sono obbligati a presentare all'ufficio tributi copia del contratto di locazione stipulato sulla base degli accordi di cui al comma 3 dell'art. 2 della Legge 431/98, regolarmente registrato a norma di legge o apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del DPR 445/00.

 

-        Per l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui alla lettera f) del precedente punto 1), i contribuenti sono tenuti a consegnare la documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità dell'immobile nonché l'inizio degli interventi finalizzati al recupero o apposita dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 

3) Di fissare, per l'anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale spettante a norma del comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs 504/92 nella misura di € 104,00, in applicazione del disposto del comma 3 del succitato art. 8, come modificato dal l’art. 3 del D.L. 11/03/1997, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 09/05/1997, n. 122;

 

 

 

4) Di stabilire, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 bis del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’ICI, la misura maggiorata della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale spettante ai soggetti in particolare situazione di disagio economico-sociale, in € 155,00 (centocinquantacinque/00), e di fissare i seguenti limiti massimi di reddito complessivo annuo del nucleo familiare conseguito nell’anno di imposta 2004, graduati in base alla numerosità dello stesso, ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi aventi diritto:

 

Nucleo Familiare

 

Reddito Complessivo (Euro)

 

1 componente

 

  9.297,00

 

2 componenti

 

15.494,00

 

3 componenti

 

18.076,00

 

4 componenti

 

20.659,00

 

5 componenti

 

23.241,00

 

 

 

Per ogni componente in più rispetto al quinto devono essere aggiunti al limite di reddito previsto per 5 componenti € 2.583,00.

 

 

 

5) Di trasmettere la presente deliberazione ai fini della pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, a norma delle disposizioni di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, introdotte dall’art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs 506/1999, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/04/2003;

 

 

 

6) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed all’unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.